Sentenza 428/1989 (ECLI:IT:COST:1989:428)
Massima numero 13590
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
18/07/1989; Decisione del
18/07/1989
Deposito del 25/07/1989; Pubblicazione in G. U. 09/08/1989
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 428/89. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - REGIONE SICILIANA - COMPETENZA LEGISLATIVA CONCORRENTE - CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIONALE ALLA SOCIETA' PER LE GESTIONI ESATTORIALI DELLA SICILIA (SO.G.E.SI) - PRINCIPI DELLA LEGISLAZIONE STATALE IN MATERIA DI AGGI ESATTORIALI - INOSSERVANZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 428/89. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - REGIONE SICILIANA - COMPETENZA LEGISLATIVA CONCORRENTE - CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIONALE ALLA SOCIETA' PER LE GESTIONI ESATTORIALI DELLA SICILIA (SO.G.E.SI) - PRINCIPI DELLA LEGISLAZIONE STATALE IN MATERIA DI AGGI ESATTORIALI - INOSSERVANZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il provvedimento legislativo con cui la Regione siciliana ha concesso un contributo alla Societa' per le gestioni esattoriali in Sicilia (SO.G.E.SI.) non incide nella materia degli aggi esattoriali ne' risulta emesso in deroga ai principi della legislazione statale in tale materia, ma neppure contrasta con il principio del buon andamento dell'Amministrazione, attesi sia il carattere straordinario del contributo sia la finalita' con esso perseguita di assicurare la continuita' e la regolarita' del servizio esattoriale e non gia' di attribuire un corrispettivo di gestione o una remunerazione alla predetta Societa'. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 7 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 5 aprile 1989). - S. nn. 959/1988; 14/1975; 9/1957.
Il provvedimento legislativo con cui la Regione siciliana ha concesso un contributo alla Societa' per le gestioni esattoriali in Sicilia (SO.G.E.SI.) non incide nella materia degli aggi esattoriali ne' risulta emesso in deroga ai principi della legislazione statale in tale materia, ma neppure contrasta con il principio del buon andamento dell'Amministrazione, attesi sia il carattere straordinario del contributo sia la finalita' con esso perseguita di assicurare la continuita' e la regolarita' del servizio esattoriale e non gia' di attribuire un corrispettivo di gestione o una remunerazione alla predetta Societa'. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 7 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 5 aprile 1989). - S. nn. 959/1988; 14/1975; 9/1957.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 36
Costituzione
art. 97
co. 1
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 12/12/1988
n. 526
art. 0
legge 10/02/1989
n. 44
art. 0