Sentenza 429/1989 (ECLI:IT:COST:1989:429)
Massima numero 13622
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  18/07/1989;  Decisione del  18/07/1989
Deposito del 25/07/1989; Pubblicazione in G. U. 09/08/1989
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 429/89. LOTTO, LOTTERIA - LOTTERIE E TOMBOLE NON AUTORIZZATE - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE DIVERSE DAI PARTITI POLITICI - SVOLGIMENTO DI LOTTERIE E TOMBOLE - AUTORIZZAZIONE - ESCLUSIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Difetta di rilevanza, ed e', pertanto, inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - circoscritta alla luce della motivazione dell'ordinanza di rinvio - dell'art. 40 del R.D.L. n. 1933 del 1938, nella parte in cui tale norma esclude che le associazioni non riconosciute diverse dai partiti politici possano ottenere l'autorizzazione allo svolgimento di lotterie e giochi di tombola: infatti da una eventuale dichiarazione di illegittimita' della stessa norma il giudice 'a quo', chiamato a verificare soltanto la sussistenza di un'ipotesi di esercizio abusivo del gioco della tombola o della lotteria (punibile ai sensi dell'art. 114 del menzionato regio decreto n. 1938), non potrebbe ricavare la liceita' penale dei fatti sottoposti al suo giudizio.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte