Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Discrepanze tra motivazione e dispositivo dell'ordinanza di rimessione - Possibile risoluzione mediante gli ordinari criteri ermeneutici - Funzione del dispositivo nell'ordinanza di rimessione - Espressione sintetica delle doglianze espresse nella motivazione - Individuazione del thema decidendum, da parte della Corte, mediante lettura dell'intera ordinanza. (Classif. 112003).
Le discrepanze tra la motivazione e il dispositivo dell’ordinanza di rimessione possono essere risolte tramite l’impiego degli ordinari criteri ermeneutici, quando dalla lettura coordinata delle due parti dell’atto emerga l’effettiva volontà del rimettente. (Precedenti: S. 35/2023 - mass. 45367; S. 228/2022; S. 88/2022 - mass. 44801; S. 58/2020 - mass. 42156; O. 214/2021 - mass. 44329; O. 244/2017)
Il dispositivo, pur di regola presente nelle ordinanze di rimessione, non ha la medesima funzione operativa che assume nelle sentenze, presentandosi come espressione sintetica delle doglianze argomentate nella parte motiva; spetta, infatti, alla Corte costituzionale, in esito alla lettura dell’intero provvedimento, la precisa individuazione della disposizione censurata e dei parametri di legittimità costituzionale che il rimettente intendeva sottoporre al proprio giudizio, i quali – salvi i casi di illegittimità costituzionale consequenziale e di autorimessione – delimitano i confini del thema decidendum.