Ordinanza 436/1989 (ECLI:IT:COST:1989:436)
Massima numero 13869
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
18/07/1989; Decisione del
18/07/1989
Deposito del 25/07/1989; Pubblicazione in G. U. 09/08/1989
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. N. 436/89. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - PERMESSI-PREMIO AI CONDANNATI - DINIEGO - RECLAMO AL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA - RICORRIBILITA' IN CASSAZIONE AVVERSO ORDINANZE DI QUEST'ULTIMO - ESCLUSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. N. 436/89. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - PERMESSI-PREMIO AI CONDANNATI - DINIEGO - RECLAMO AL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA - RICORRIBILITA' IN CASSAZIONE AVVERSO ORDINANZE DI QUEST'ULTIMO - ESCLUSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 30-bis, 30-ter, 70, comma primo, e 71-ter della legge 26 luglio 1975 n. 354 (nel testo risultante dalla legge 10 ottobre 1986 n. 663), impugnati - in riferimento agli artt. 3, 27 e 111 Cost. - "nella parte in cui non prevedono la ricorribilita' in Cassazione per motivi di legittimita' avverso le ordinanze con cui il Tribunale di sorveglianza abbia deciso in secondo grado sui provvedimenti in tema di negazione e di concessione di permessi premiali ai condannati". E' infatti necessario che il Tribunale di sorveglianza riesamini il problema della propria legittimazione a sollevare questioni di legittimita' costituzionale in sede di reclamo avverso il diniego di permesso premio, tenuto conto della pronuncia - successiva all'ordinanza di rimessione - con cui la Corte ha escluso tale legittimazione in base alla costante giurisprudenza della Cassazione, secondo cui il suddetto procedimento di reclamo si configura "con caratteristiche ben diverse da quelle delle procedure giurisdizionalizzate". - O. n. 1163/1988.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 30-bis, 30-ter, 70, comma primo, e 71-ter della legge 26 luglio 1975 n. 354 (nel testo risultante dalla legge 10 ottobre 1986 n. 663), impugnati - in riferimento agli artt. 3, 27 e 111 Cost. - "nella parte in cui non prevedono la ricorribilita' in Cassazione per motivi di legittimita' avverso le ordinanze con cui il Tribunale di sorveglianza abbia deciso in secondo grado sui provvedimenti in tema di negazione e di concessione di permessi premiali ai condannati". E' infatti necessario che il Tribunale di sorveglianza riesamini il problema della propria legittimazione a sollevare questioni di legittimita' costituzionale in sede di reclamo avverso il diniego di permesso premio, tenuto conto della pronuncia - successiva all'ordinanza di rimessione - con cui la Corte ha escluso tale legittimazione in base alla costante giurisprudenza della Cassazione, secondo cui il suddetto procedimento di reclamo si configura "con caratteristiche ben diverse da quelle delle procedure giurisdizionalizzate". - O. n. 1163/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte