Ordinanza 437/1989 (ECLI:IT:COST:1989:437)
Massima numero 13816
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  18/07/1989;  Decisione del  18/07/1989
Deposito del 25/07/1989; Pubblicazione in G. U. 09/08/1989
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 437/89. REATI TRIBUTARI - MANCATA ANNOTAZIONE NELLE SCRITTURE CONTABILI DEGLI ATTI DI ACQUISTO (FATTURE RICEVUTE) - SANZIONI - APPLICABILITA', INDIPENDENTEMENTE DA UNA SOGLIA QUANTITATIVA DI PUNIBILITA' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - D.L. 10 LUGLIO 1982, N. 429, ART. 1, ULTIMO COMMA, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 7 AGOSTO 1982, N. 516. - COST., ART. 3.

Testo
Non e' irragionevole e quindi non sindacabile nel giudizio di costituzionalita', la scelta del legislatore di punire la mancata annotazione nelle scritture contabili - delegatorie ai fini dell'I.V.A. - anche degli atti di acquisto (fatture ricevute), indipendentemente da una soglia quantitativa di punibilita': nella specie tale soglia puo' infatti essere individuata in via interpretativa dal giudice di merito in base al principio di offesnsivita', che costituisce ormai un canone unanimamente accettato (punto 5 della motivazione) e la norma non comporta disparita' di trattamento rispetto a quanto previsto per la omessa annotazione delle cessioni di beni, trattandosi di disciplina che perseguono finalita' diverse, soprattutto sotto il profilo degli eventuali controlli incrociati e sanzionano comportamenti fra loro non omogenei rispetto al pericolo di un'evasione fiscale. (Manifesta inammissibilita', in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, ultimo comma, del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429 convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1982, n. 516). - v. S. n. 62/1986, O. n. 376/1989.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte