Ordinanza 438/1989 (ECLI:IT:COST:1989:438)
Massima numero 24541
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  18/07/1989;  Decisione del  18/07/1989
Deposito del 25/07/1989; Pubblicazione in G. U. 09/08/1989
Massime associate alla pronuncia:  24540


Titolo
ORD. 438/89 B. PROFESSIONI - RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI - RICORSI AVVERSO LE DECISIONI IN MATERIA DI ISCRIZIONE O CANCELLAZIONE DAGLI ALBI PROFESSIONALI - COGNIZIONE ATTRIBUITA AL TRIBUNALE ORDINARIO DEL LUOGO OVE HA SEDE IL CONSIGLIO DELL'ORDINE CHE HA EMESSO LA DELIBERAZIONE - QUESTIONE PROPOSTA DA GIUDICE CARENTE DI GIURISDIZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' manifestamente inammissibile, con riferimento all'art. 103, primo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28 d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 (Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale), in quanto sollevata da giudice carente di giurisdizione, vertendosi in materia di diritto soggettivo perfetto (cfr. S. n. 284/1986). red.: N. Oliva

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 103  co. 1

Altri parametri e norme interposte