Ordinanza 440/1989 (ECLI:IT:COST:1989:440)
Massima numero 13817
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del  18/07/1989;  Decisione del  18/07/1989
Deposito del 25/07/1989; Pubblicazione in G. U. 09/08/1989
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. N. 440/89. SERVIZIO MILITARE - REATO DI RIFIUTO DEL SERVIZIO MILITARE DI LEVA - CAUSE DI ESTENSIONE - ADEMPIMENTO DI TALE SERVIZIO IN CONSEGUENZA DEL RIGETTO DELLA DOMANDA D'AMMISSIONE AL SERVIZIO MILITARE NON ARMATO O A QUELLO CIVILE SOSTITUTIVO - MANCATA PREVISIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 15 DICEMBRE 1972, N. 772, ART. 8, SETTIMO COMMA, COME MODIFICATO DALL'ART. 2;L. 24 DICEMBRE 1974, N. 695. - COST., ARTT. 3, 52.

Testo
Non e' precluso da alcun principio costituzionale, ma e' conseguenza necessaria dell'interprestazione logica e sistematica, conforme a costituzione, dell'art. 8, settimo comma, legge n. 772 del 1972, che la causa di estinzione del reato di rifiuto del servizio militare di leva cui e' prevista, sia applicabile anche nel caso in cui l'adempimento di tale servizio sia effettuato in conseguenza del rigetto della domanda al servizio militare non armato od a quello civile sostitutivo, senza quindi aver presentato esplicita domanda di arruolamento. Nella specie il soggetto, con l'effettiva prestazione del servizio militare armato, ha dimostrato d'aver adempiuto agli obblighi di solidarieta' sociale di cui all'art. 52, secondo comma, Cost. e, cosi', d'essersi pienamente rieducato, secondo la finalita' contenuta nella citata norma. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 52 Cost. - delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 8, settimo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 come modificato dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 52

Altri parametri e norme interposte