Ordinanza 441/1989 (ECLI:IT:COST:1989:441)
Massima numero 13818
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  18/07/1989;  Decisione del  18/07/1989
Deposito del 25/07/1989; Pubblicazione in G. U. 09/08/1989
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. N. 441/89. IMPIEGO PUBBLICO - DIRIGENTI STATALI CESSATI DAL SERVIZIO TRA IL 1^ GENNAIO 1979 E IL 30 GIUGNO 1982 - BASE PENSIONABILE - COMPUTO IN ESSA DEGLI AUMENTI RETRIBUITI DECORRENTI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO DAL 1^ GENNAIO 1983 - DIRITTO - ESCLUSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - LEGGE 20 NOVEMBRE 1982, N. 869, ART. 6 BIS. - COST., ARTT. 3 E 36.

Testo
Costituisce esplicazione di scelte discrezionali riservate al legislatore in materia, la disciplina del trattamento pensionistico dei dirigenti statali cessati dal servizio dopo il 1^ gennaio 1979, per i quali peraltro, il d.l. 16 settembre 1987, n. 379, convertito nella legge 14 novembre 1987, n. 468, ha disposto la riliquidazione delle pensioni con decorrenza dal 1^ agosto 1987. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 bis della legge 20 novembre 1982, n. 869 denunziato - in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. - in quanto non avrebbe attribuito ai dirigenti statali, cessati dal servizio tra l'1 gennaio 1979 e il 30 giugno 1982 il diritto ad ottenere che nella base pensionabile fossero computati gli aumenti retributivi decorrenti per il personale in servizio dall'1 gennaio 1983). - v. S. nn. 57/1973, 92/1975, 138/1977, 65 e 138/1979, 122/1980, 618/1987, 349/1985; O. nn. 92/1987, 836 e 840/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte