Sentenza 449/1989 (ECLI:IT:COST:1989:449)
Massima numero 13825
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
19/07/1989; Decisione del
19/07/1989
Deposito del 27/07/1989; Pubblicazione in G. U. 02/08/1989
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. N. 449/89. ISTRUZIONE PUBBLICA - INSEGNANTI PRECARI DELLA SCUOLA MATERNA - CONSEGUIMENTO DI IDONEITA' CON PUNTEGGIO DI SETTE DECIMI NEI CONCORSI ORDINARI IN VIA DI ESPLETAMENTO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 326 DEL 1984 - RICONOSCIMENTO DI TALE TITOLO AI FINI DELLA IMMISSIONE IN RUOLO - MANACATA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'. - LEGGE 16 LUGLIO 1984, N. 326, ARTT. 1 E 19, L. 20 MAGGIO 1982, N. 270 ART. 27, SECONDO COMMA. - COST., ART. 3.
SENT. N. 449/89. ISTRUZIONE PUBBLICA - INSEGNANTI PRECARI DELLA SCUOLA MATERNA - CONSEGUIMENTO DI IDONEITA' CON PUNTEGGIO DI SETTE DECIMI NEI CONCORSI ORDINARI IN VIA DI ESPLETAMENTO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 326 DEL 1984 - RICONOSCIMENTO DI TALE TITOLO AI FINI DELLA IMMISSIONE IN RUOLO - MANACATA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'. - LEGGE 16 LUGLIO 1984, N. 326, ARTT. 1 E 19, L. 20 MAGGIO 1982, N. 270 ART. 27, SECONDO COMMA. - COST., ART. 3.
Testo
Non e' ragionevole che il legislatore nell'assolvere ad una funzione correttiva della disciplina concernente l'inquadramento in ruolo di categorie di personale docente precario abbia riconsiderato, per gli insegnanti in possesso di certi requisiti, le abilitazioni comunque conseguite fino al momento di entrata in vigore della legge n. 326 del 1984 (artt. 7 e 15 stessa legge) e non abbia invece riconosciuto, per i docenti della scuola materna, le abilitazioni ottenute per effetto della partecipazione a concorsi ordinari in via di espletamento nel periodo intercorrente tra tale legge e la legge n. 270 del 1982. Sono pertanto costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 3 Cost., gli artt. 1 e 19 della legge 16 luglio 1984, n. 326, nella parte in cui non contemplano, ai fini della immissione in ruolo degli insegnanti della scuola materna di cui all'art. 27, comma secondo, della legge 20 maggio 1982, n. 270, coloro che abbiano conseguito una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente ai sette decimi nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola materna statale in via di espletamento fino alla entrata in vigore della legge 16 luglio 1984, n. 326. - v. S. n. 282/1987.
Non e' ragionevole che il legislatore nell'assolvere ad una funzione correttiva della disciplina concernente l'inquadramento in ruolo di categorie di personale docente precario abbia riconsiderato, per gli insegnanti in possesso di certi requisiti, le abilitazioni comunque conseguite fino al momento di entrata in vigore della legge n. 326 del 1984 (artt. 7 e 15 stessa legge) e non abbia invece riconosciuto, per i docenti della scuola materna, le abilitazioni ottenute per effetto della partecipazione a concorsi ordinari in via di espletamento nel periodo intercorrente tra tale legge e la legge n. 270 del 1982. Sono pertanto costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 3 Cost., gli artt. 1 e 19 della legge 16 luglio 1984, n. 326, nella parte in cui non contemplano, ai fini della immissione in ruolo degli insegnanti della scuola materna di cui all'art. 27, comma secondo, della legge 20 maggio 1982, n. 270, coloro che abbiano conseguito una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente ai sette decimi nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola materna statale in via di espletamento fino alla entrata in vigore della legge 16 luglio 1984, n. 326. - v. S. n. 282/1987.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte