Enti locali - Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Misure destinate in favore degli enti territoriali - Istituzione, mediante decreto-legge, di un fondo in favore, a seguito di avviso di rettifica, dei Comuni delle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza, nonché dei Comuni dichiarati zona rossa, sulla base di provvedimenti statali o regionali, entro il 3 maggio 2020 per almeno trenta giorni consecutivi - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata irragionevole disparità di trattamento dei Comuni esclusi e violazione menomazione dell'autonomia amministrativa e finanziaria degli enti locali, del principio di buon andamento e imparzialità, nonché dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza - Motivazione generica e apodittica - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 118 e 119 Cost., dell'art. 112, per intero e in riferimento al comma 1, del d.l. n. 34, come conv. Il testo impugnato - che, in sede di conversione, così come risultante dalla rettifica operata in data 20 maggio, ha fatto sì che l'art. 112 diventasse l'art. 112, comma 1, senza subire modifiche di rilievo -, nell'individuare i Comuni che accendono al fondo istituito per l'anno 2020 per fronteggiare la crisi epidemiologica da COVID-19, esclude quelli ricadenti nelle "zone rosse" delle Province di Padova, Treviso e Venezia. La ricorrente, nel sollevare le censure in riferimento a parametri costituzionali diversi da quelli attinenti al riparto di competenze tra Stato e Regioni, motiva in modo generico e apodittico sulle ragioni per le quali le pretese violazioni ridonderebbero sulle attribuzioni dei Comuni veneti e su quelle proprie. Né le lacune nelle motivazioni del ricorso possono essere colmate dalle memorie illustrative depositate in prossimità dell'udienza, nelle quali, ad ogni modo, la ricorrente non è andata oltre la insufficiente indicazione delle competenze regionali, richiamando peraltro ambiti di competenza differenti da quelli individuati nel ricorso. (Precedente citato: sentenza n. 56 del 2020).
Le Regioni possono evocare parametri di legittimità diversi da quelli che sovrintendono al riparto di attribuzioni solo quando la violazione denunciata sia potenzialmente idonea a determinare una lesione delle loro attribuzioni costituzionali e le stesse regioni motivino sufficientemente in ordine ai profili di una possibile ridondanza della predetta violazione sul riparto di competenze, assolvendo all'onere di operare la necessaria indicazione della specifica competenza regionale che ne risulterebbe offesa e delle ragioni di tale lesione. (Precedenti citati: sentenze n. 56 del 2020, n. 151 del 2017, n. 147 e n. 29 del 2016, n. 251 del 2015, n. 218 del 2015 e n. 89 del 2015).
È possibile motivare la ridondanza di questioni sollevate su parametri costituzionali che non riguardano la ripartizione di competenze tra Stato e Regioni anche tramite l'indicazione dell'art. 119 Cost. Tuttavia, in tali ipotesi è necessario che la ricorrente argomenti in concreto in relazione all'entità della compressione finanziaria lamentata e alla sua concreta incidenza sull'attività di competenza regionale. (Precedenti citati: sentenze n. 79 del 2018, n. 194 del 2019 n. 83 del 2016, n. 68 del 2016, n. 64 del 2016, n. 43 del 2016 e n. 36 del 2014).