Sentenza 450/1989 (ECLI:IT:COST:1989:450)
Massima numero 13591
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  19/07/1989;  Decisione del  19/07/1989
Deposito del 27/07/1989; Pubblicazione in G. U. 02/08/1989
Massime associate alla pronuncia:  13592


Titolo
SENT. 450/89 A. PENSIONI - PENSIONI AI SUPERSTITI - PERSONALE DI VOLO DIPENDENTE DA AZIENDE DI NAVIGAZIONE AEREA - PENSIONE AL CONIUGE SUPERSTITE SEPARATO CON ADDEBITO E CON DIRITTO AGLI ALIMENTI VERSO IL CONIUGE DECEDUTO - ESCLUSIONE DAL RELATIVO DIRITTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE "IN PARTE QUA".

Testo
Poiche' il trattamento di riversibilita' ha la funzione di assicurare la continuita' dei mezzi di sostentamento che il titolare della pensione era obbligato a fornire al coniuge, il relativo diritto spetta al coniuge superstite, per colpa del quale e' stata pronunziata (o al quale e' stata addebitata) la separazione, quando egli avesse diritto agli alimenti a carico del coniuge deceduto. Pertanto, in conformita' alla giurisprudenza affermatasi in argomento, e' costituzionalmente illegittimo l'art. 31, primo comma, lett. a) della legge 13 luglio 1965, n. 859, nella parte in cui esclude dal diritto a pensione di riversibilita' anche il coniuge superstite separato per sua colpa, o al quale la separazione e' stata addebitata, con sentenza passata in giudicato, che aveva diritto agli alimenti verso il coniuge deceduto. - S. nn. 286/1987; 1009/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte