Sentenza 450/1989 (ECLI:IT:COST:1989:450)
Massima numero 13592
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
19/07/1989; Decisione del
19/07/1989
Deposito del 27/07/1989; Pubblicazione in G. U. 02/08/1989
Massime associate alla pronuncia:
13591
Titolo
SENT. 450/89 B. PENSIONI - PENSIONI AI SUPERSTITI - PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TELEFONIA E DI TRASPORTO, ALLE ABOLITE IMPOSTE DI CONSUMO E CONSULENTI DEL LAVORO - PENSIONE AL CONIUGE SUPERSTITE SEPARATO CON ADDEBITO E CON DIRITTO AGLI ALIMENTI VERSO IL CONIUGE DECEDUTO - ESCLUSIONE DAL RELATIVO DIRITTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.
SENT. 450/89 B. PENSIONI - PENSIONI AI SUPERSTITI - PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TELEFONIA E DI TRASPORTO, ALLE ABOLITE IMPOSTE DI CONSUMO E CONSULENTI DEL LAVORO - PENSIONE AL CONIUGE SUPERSTITE SEPARATO CON ADDEBITO E CON DIRITTO AGLI ALIMENTI VERSO IL CONIUGE DECEDUTO - ESCLUSIONE DAL RELATIVO DIRITTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.
Testo
In applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, in quanto contenenti norme analoghe a quella oggetto di dichiarazione principale di illegittimita' costituzionale, sono costituzionalmente illegittimi: l'art. 22, primo comma, n. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 modificato dall'art. 4 della legge 13 luglio 1967 n. 583; l'art. 21, primo comma, n. 1, della legge 29 ottobre 1971, n. 889; l'art. 21, primo comma, lett. a della legge 23 novembre 1971, n. 1100; l'art. 5, primo comma, n. 1, della legge 1 luglio 1975 n. 296, nella parte in cui escludono dal diritto a pensione di riversibilita' anche il coniuge superstite separato per sua colpa, o al quale la separazione e' stata addebitata, con sentenza passata in giudicato, che aveva diritto agli alimenti verso il coniuge deceduto.
In applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, in quanto contenenti norme analoghe a quella oggetto di dichiarazione principale di illegittimita' costituzionale, sono costituzionalmente illegittimi: l'art. 22, primo comma, n. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 modificato dall'art. 4 della legge 13 luglio 1967 n. 583; l'art. 21, primo comma, n. 1, della legge 29 ottobre 1971, n. 889; l'art. 21, primo comma, lett. a della legge 23 novembre 1971, n. 1100; l'art. 5, primo comma, n. 1, della legge 1 luglio 1975 n. 296, nella parte in cui escludono dal diritto a pensione di riversibilita' anche il coniuge superstite separato per sua colpa, o al quale la separazione e' stata addebitata, con sentenza passata in giudicato, che aveva diritto agli alimenti verso il coniuge deceduto.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27