Sentenza 450/1989 (ECLI:IT:COST:1989:450)
Massima numero 13592
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  19/07/1989;  Decisione del  19/07/1989
Deposito del 27/07/1989; Pubblicazione in G. U. 02/08/1989
Massime associate alla pronuncia:  13591


Titolo
SENT. 450/89 B. PENSIONI - PENSIONI AI SUPERSTITI - PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TELEFONIA E DI TRASPORTO, ALLE ABOLITE IMPOSTE DI CONSUMO E CONSULENTI DEL LAVORO - PENSIONE AL CONIUGE SUPERSTITE SEPARATO CON ADDEBITO E CON DIRITTO AGLI ALIMENTI VERSO IL CONIUGE DECEDUTO - ESCLUSIONE DAL RELATIVO DIRITTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.

Testo
In applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, in quanto contenenti norme analoghe a quella oggetto di dichiarazione principale di illegittimita' costituzionale, sono costituzionalmente illegittimi: l'art. 22, primo comma, n. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 modificato dall'art. 4 della legge 13 luglio 1967 n. 583; l'art. 21, primo comma, n. 1, della legge 29 ottobre 1971, n. 889; l'art. 21, primo comma, lett. a della legge 23 novembre 1971, n. 1100; l'art. 5, primo comma, n. 1, della legge 1 luglio 1975 n. 296, nella parte in cui escludono dal diritto a pensione di riversibilita' anche il coniuge superstite separato per sua colpa, o al quale la separazione e' stata addebitata, con sentenza passata in giudicato, che aveva diritto agli alimenti verso il coniuge deceduto.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27