Sentenza 451/1989 (ECLI:IT:COST:1989:451)
Massima numero 13878
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  19/07/1989;  Decisione del  19/07/1989
Deposito del 27/07/1989; Pubblicazione in G. U. 02/08/1989
Massime associate alla pronuncia:  13879  13880


Titolo
SENT. 451/89 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DI RIMESSIONE - NECESSITA' CHE DA ESSA RISULTINO LA NON MANIFESTA INFONDATEZZA E LA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - CRITERIO.

Testo
Se e' vero che gli elementi richiesti per l'ammissibilita' della questione incidentale di legittimita' costituzionale debbono risultare esclusivamente dall'ordinanza di rimessione, cio' va inteso in maniera piu' rigorosa per la non manifesta infondatezza (trattandosi di indicare l'essenza oggettiva della questione), mentre, per quel che concerne la rilevanza, i suoi aspetti possono presentare peculiarita' specifiche e diversificate secondo le varie fattispecie.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23    co. 2