Sentenza 451/1989 (ECLI:IT:COST:1989:451)
Massima numero 13878
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
19/07/1989; Decisione del
19/07/1989
Deposito del 27/07/1989; Pubblicazione in G. U. 02/08/1989
Titolo
SENT. 451/89 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DI RIMESSIONE - NECESSITA' CHE DA ESSA RISULTINO LA NON MANIFESTA INFONDATEZZA E LA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - CRITERIO.
SENT. 451/89 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DI RIMESSIONE - NECESSITA' CHE DA ESSA RISULTINO LA NON MANIFESTA INFONDATEZZA E LA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - CRITERIO.
Testo
Se e' vero che gli elementi richiesti per l'ammissibilita' della questione incidentale di legittimita' costituzionale debbono risultare esclusivamente dall'ordinanza di rimessione, cio' va inteso in maniera piu' rigorosa per la non manifesta infondatezza (trattandosi di indicare l'essenza oggettiva della questione), mentre, per quel che concerne la rilevanza, i suoi aspetti possono presentare peculiarita' specifiche e diversificate secondo le varie fattispecie.
Se e' vero che gli elementi richiesti per l'ammissibilita' della questione incidentale di legittimita' costituzionale debbono risultare esclusivamente dall'ordinanza di rimessione, cio' va inteso in maniera piu' rigorosa per la non manifesta infondatezza (trattandosi di indicare l'essenza oggettiva della questione), mentre, per quel che concerne la rilevanza, i suoi aspetti possono presentare peculiarita' specifiche e diversificate secondo le varie fattispecie.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23
co. 2