Sentenza 451/1989 (ECLI:IT:COST:1989:451)
Massima numero 13879
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
19/07/1989; Decisione del
19/07/1989
Deposito del 27/07/1989; Pubblicazione in G. U. 02/08/1989
Titolo
SENT. 451/89 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RIPROPONIBILITA' DELLA QUESTIONE DA PARTE DEL MEDESIMO GIUDICE - PRECLUSIONE DETERMINATA DA PRONUNCIA PROCESSUALE DELLA CORTE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 451/89 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RIPROPONIBILITA' DELLA QUESTIONE DA PARTE DEL MEDESIMO GIUDICE - PRECLUSIONE DETERMINATA DA PRONUNCIA PROCESSUALE DELLA CORTE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 24, comma secondo, della legge 11 marzo 1953 n. 87, preclude la riproponibilita della medesima questione di legittimita' costituzionale da parte dello stesso giudice soltanto se la precedente pronuncia della Corte abbia "natura decisoria"; pertanto, esso non osta all'esame nel merito della questione - riproposta dal medesimo Tribunale - concernente la composizione della sezione speciale per i tributi locali della g.p.a., questione dichiarata dalla Corte manifestamente inammissibile (per difetto di rilevanza) in dipendenza di una mera lacuna della (prima) ordinanza di rimessione. (Inammissibilita' della questione sollevata in riferimento all'art. 24 Cost. e relativa all'art. 24, comma secondo, della legge n. 87 cit., in quanto precluderebbe in ogni caso la riproposizione, nel medesimo grado di giudizio, della questione dichiarata manifestamente inammissibile). - O.nn. 164/1987, 536 e 930/1988; nonche' O.n. 332/1987 (dichiarativa della manifesta inammissibilita' della questione concernente la g.p.a. - sezione speciale tributi locali).
L'art. 24, comma secondo, della legge 11 marzo 1953 n. 87, preclude la riproponibilita della medesima questione di legittimita' costituzionale da parte dello stesso giudice soltanto se la precedente pronuncia della Corte abbia "natura decisoria"; pertanto, esso non osta all'esame nel merito della questione - riproposta dal medesimo Tribunale - concernente la composizione della sezione speciale per i tributi locali della g.p.a., questione dichiarata dalla Corte manifestamente inammissibile (per difetto di rilevanza) in dipendenza di una mera lacuna della (prima) ordinanza di rimessione. (Inammissibilita' della questione sollevata in riferimento all'art. 24 Cost. e relativa all'art. 24, comma secondo, della legge n. 87 cit., in quanto precluderebbe in ogni caso la riproposizione, nel medesimo grado di giudizio, della questione dichiarata manifestamente inammissibile). - O.nn. 164/1987, 536 e 930/1988; nonche' O.n. 332/1987 (dichiarativa della manifesta inammissibilita' della questione concernente la g.p.a. - sezione speciale tributi locali).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte