Sentenza 451/1989 (ECLI:IT:COST:1989:451)
Massima numero 13880
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
19/07/1989; Decisione del
19/07/1989
Deposito del 27/07/1989; Pubblicazione in G. U. 02/08/1989
Titolo
SENT. N. 451/89 C. GIURISDIZIONI SPECIALI - GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA - SEZIONE SPECIALE PER I TRIBUTI LOCALI - COMPOSIZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. N. 451/89 C. GIURISDIZIONI SPECIALI - GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA - SEZIONE SPECIALE PER I TRIBUTI LOCALI - COMPOSIZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
fa composizione della g.p.a. - sezione speciale per i tributi locali, di cui son membri anche funzionari di prefettura e dell'intendenza di finanza, non garantisce in alcun modo l'indipendenza di tale giudice dall'Esecutivo, violando cosi' gli artt. 101, comma secondo, e 108, comma secondo, Cost. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo l'art. 283 del r.d. 14 settembre 1931 n. 1175, come modificato dall'art. 14, d.lgs. 26 marzo 1948 n. 261 (e finche' il legislatore non interverra' per disporre una nuova e legittima composizione della predetta sezione - oltreche' della Commissione comunale per i tributi locali - non potra' funzionare neanche il giudizio davanti alla Commissione centrale prevista dagli artt. 284 bis del t.u. sulla finanza locale e 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 638, quale giudice di terzo grado, sicche' il ricorso del contribuente dovra' essere proposto direttamente innanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria). - S.n. 30/1967; nonche' S.n. 281/1989 (dichiarativa dell'incostituzionalita' della composizione della Commissione comunale per i tributi locali).
fa composizione della g.p.a. - sezione speciale per i tributi locali, di cui son membri anche funzionari di prefettura e dell'intendenza di finanza, non garantisce in alcun modo l'indipendenza di tale giudice dall'Esecutivo, violando cosi' gli artt. 101, comma secondo, e 108, comma secondo, Cost. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo l'art. 283 del r.d. 14 settembre 1931 n. 1175, come modificato dall'art. 14, d.lgs. 26 marzo 1948 n. 261 (e finche' il legislatore non interverra' per disporre una nuova e legittima composizione della predetta sezione - oltreche' della Commissione comunale per i tributi locali - non potra' funzionare neanche il giudizio davanti alla Commissione centrale prevista dagli artt. 284 bis del t.u. sulla finanza locale e 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 638, quale giudice di terzo grado, sicche' il ricorso del contribuente dovra' essere proposto direttamente innanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria). - S.n. 30/1967; nonche' S.n. 281/1989 (dichiarativa dell'incostituzionalita' della composizione della Commissione comunale per i tributi locali).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 101
co. 2
Costituzione
art. 108
co. 2
Altri parametri e norme interposte