Sentenza 452/1989 (ECLI:IT:COST:1989:452)
Massima numero 13593
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
19/07/1989; Decisione del
19/07/1989
Deposito del 27/07/1989; Pubblicazione in G. U. 02/08/1989
Titolo
SENT. 452/89 A. SANITA' PUBBLICA - SPESA SANITARIA - SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI SPECIALISTICHE IN REGIME DI CONVENZIONAMENTO ESTERNO - SCORPORO DAL FONDO SANITARIO NAZIONALE E FISSAZIONE DI UN TETTO MASSIMO - ECCEDENZE EVENTUALI DI SPESA - IMPUTAZIONE ALLO STATO - ESCLUSIONE - ADDOSSAMENTO AL BILANCIO REGIONALE O PROVINCIALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE "IN PARTE QUA".
SENT. 452/89 A. SANITA' PUBBLICA - SPESA SANITARIA - SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI SPECIALISTICHE IN REGIME DI CONVENZIONAMENTO ESTERNO - SCORPORO DAL FONDO SANITARIO NAZIONALE E FISSAZIONE DI UN TETTO MASSIMO - ECCEDENZE EVENTUALI DI SPESA - IMPUTAZIONE ALLO STATO - ESCLUSIONE - ADDOSSAMENTO AL BILANCIO REGIONALE O PROVINCIALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE "IN PARTE QUA".
Testo
La garanzia dell'autonomia finanziaria delle regioni e delle province autonome comporta che non possano essere addossati al bilancio regionale (o provinciale) gli oneri derivanti da decisioni non imputabili alla regione stessa (o alla provincia autonoma) o che, comunque, dipendono dall'esigenza di tutelare interessi pubblici o diritti costituzionali dei cittadini, la cui cura e' affidata dalla Costituzione, soltanto in parte, alla regione. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo, in quanto irragionevolmente lesivo dell'autonomia regionale e provinciale, l'art. 2, primo comma, della legge 1 febbraio 1989 n. 37, nella parte in cui - con riguardo alla spesa sanitaria relativa a prestazioni specialistiche in regime di convenzionamento esterno - dispone che eventuali eccedenze di spesa non possono essere poste a carico dello Stato. - S. n. 245/1984.
La garanzia dell'autonomia finanziaria delle regioni e delle province autonome comporta che non possano essere addossati al bilancio regionale (o provinciale) gli oneri derivanti da decisioni non imputabili alla regione stessa (o alla provincia autonoma) o che, comunque, dipendono dall'esigenza di tutelare interessi pubblici o diritti costituzionali dei cittadini, la cui cura e' affidata dalla Costituzione, soltanto in parte, alla regione. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo, in quanto irragionevolmente lesivo dell'autonomia regionale e provinciale, l'art. 2, primo comma, della legge 1 febbraio 1989 n. 37, nella parte in cui - con riguardo alla spesa sanitaria relativa a prestazioni specialistiche in regime di convenzionamento esterno - dispone che eventuali eccedenze di spesa non possono essere poste a carico dello Stato. - S. n. 245/1984.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 0
Altri parametri e norme interposte