Sentenza 452/1989 (ECLI:IT:COST:1989:452)
Massima numero 13594
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
19/07/1989; Decisione del
19/07/1989
Deposito del 27/07/1989; Pubblicazione in G. U. 02/08/1989
Titolo
SENT. 452/89 B. SANITA' PUBBLICA - MISURE DEL MINISTRO DELLA SANITA' RELATIVE A: A) PRESCRIZIONI PER LA DIAGNOSTICA STRUMENTALE E DI LABORATORIO; B) UTILIZZAZIONE DELLE STRUTTURE PUBBLICHE; C) DEFINIZIONE, DA PARTE DELLE REGIONI, DELLE ATTIVITA' DI "DAY HOSPITAL" ALTERNATIVE ALLA DEGENZA OSPEDALIERA - ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO - CARENZA DI REQUISITI FORMALI E SOSTANZIALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 452/89 B. SANITA' PUBBLICA - MISURE DEL MINISTRO DELLA SANITA' RELATIVE A: A) PRESCRIZIONI PER LA DIAGNOSTICA STRUMENTALE E DI LABORATORIO; B) UTILIZZAZIONE DELLE STRUTTURE PUBBLICHE; C) DEFINIZIONE, DA PARTE DELLE REGIONI, DELLE ATTIVITA' DI "DAY HOSPITAL" ALTERNATIVE ALLA DEGENZA OSPEDALIERA - ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO - CARENZA DI REQUISITI FORMALI E SOSTANZIALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Le misure che il Ministro della sanita' puo' adottare ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 37 del 1989 e volte: a specificare le prescrizioni per la diagnostica strumentale e di laboratorio (lett. a); a razionalizzare l'utilizzazione delle strutture pubbliche con compiti di diagnostica strumentale e di laboratorio (lett. b); e a stabilire i criteri per la definizione, da parte delle regioni, delle attivita' di "day hospital" alternative alla degenza ospedaliera (lett. c), non sono riconducibili alla funzione governativa di indirizzo e coordinamento, in quanto, per un verso, esse incidono in materie non assegnate alla competenza regionale (o provinciale) e, per altro verso, attengono, piu' propriamente, a forme di coordinamento tecnico, cui non possono applicarsi le regole stabilite per l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento. Conseguentemente non puo' imputarsi alle previsioni relative alle misure in questione, l'assenza di requisiti formali e sostanziali per l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento, ne' l'invasivita' di competenze regionali o provinciali. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 1/2/1989, n. 37). - S. nn. 560 e 924/1988; 242/1989.
Le misure che il Ministro della sanita' puo' adottare ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 37 del 1989 e volte: a specificare le prescrizioni per la diagnostica strumentale e di laboratorio (lett. a); a razionalizzare l'utilizzazione delle strutture pubbliche con compiti di diagnostica strumentale e di laboratorio (lett. b); e a stabilire i criteri per la definizione, da parte delle regioni, delle attivita' di "day hospital" alternative alla degenza ospedaliera (lett. c), non sono riconducibili alla funzione governativa di indirizzo e coordinamento, in quanto, per un verso, esse incidono in materie non assegnate alla competenza regionale (o provinciale) e, per altro verso, attengono, piu' propriamente, a forme di coordinamento tecnico, cui non possono applicarsi le regole stabilite per l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento. Conseguentemente non puo' imputarsi alle previsioni relative alle misure in questione, l'assenza di requisiti formali e sostanziali per l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento, ne' l'invasivita' di competenze regionali o provinciali. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 1/2/1989, n. 37). - S. nn. 560 e 924/1988; 242/1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Altri parametri e norme interposte
legge 23/12/1978
n. 833
art. 5
legge 23/08/1988
n. 400
art. 2 lett.d