Sentenza 452/1989 (ECLI:IT:COST:1989:452)
Massima numero 13595
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
19/07/1989; Decisione del
19/07/1989
Deposito del 27/07/1989; Pubblicazione in G. U. 02/08/1989
Titolo
SENT. 452/89 C. SANITA' PUBBLICA - CONTENIMENTO DELLA SPESA SANITARIA - POTERE STATALE DI ISPEZIONE AMMINISTRATIVA SULLA GESTIONE DELLE U.S.L. - INCOMPATIBILITA' CON IL SISTEMA DEI CONTROLLI REGIONALI E PROVINCIALI SUGLI ENTI LOCALI E CON IL BUON ANDAMENTO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
SENT. 452/89 C. SANITA' PUBBLICA - CONTENIMENTO DELLA SPESA SANITARIA - POTERE STATALE DI ISPEZIONE AMMINISTRATIVA SULLA GESTIONE DELLE U.S.L. - INCOMPATIBILITA' CON IL SISTEMA DEI CONTROLLI REGIONALI E PROVINCIALI SUGLI ENTI LOCALI E CON IL BUON ANDAMENTO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
I poteri statali di ispezione amministrativa sulla gestione delle U.S.L., come previsti dalla legge n. 37 del 1989, non sono riconducibili ai controlli su atti di cui agli artt. 125 e 130 Cost. e, dunque, non risultano incompatibili con il sistema costituzionale dei controlli regionali sugli enti locali: essi, nonche' giustificati dall'interesse statale al contenimento della spesa sanitaria relativa alle prestazioni specialistiche in regime di convenzionamento esterno, in ordine al quale lo Stato ha una responsabilita' concorrente con quella delle regioni (e delle province autonome), non possono essere causa di duplicazioni o inefficienze con violazione dell'art. 97 Cost., avendo un proprio e limitato raggio di azione per la tutela di fini affidati alla cura dell'ente cui i poteri sono attribuiti. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge 1/2/1989 n. 37).
I poteri statali di ispezione amministrativa sulla gestione delle U.S.L., come previsti dalla legge n. 37 del 1989, non sono riconducibili ai controlli su atti di cui agli artt. 125 e 130 Cost. e, dunque, non risultano incompatibili con il sistema costituzionale dei controlli regionali sugli enti locali: essi, nonche' giustificati dall'interesse statale al contenimento della spesa sanitaria relativa alle prestazioni specialistiche in regime di convenzionamento esterno, in ordine al quale lo Stato ha una responsabilita' concorrente con quella delle regioni (e delle province autonome), non possono essere causa di duplicazioni o inefficienze con violazione dell'art. 97 Cost., avendo un proprio e limitato raggio di azione per la tutela di fini affidati alla cura dell'ente cui i poteri sono attribuiti. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge 1/2/1989 n. 37).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 125
Costituzione
art. 130
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 54
Altri parametri e norme interposte