Sentenza 453/1989 (ECLI:IT:COST:1989:453)
Massima numero 13624
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
19/07/1989; Decisione del
19/07/1989
Deposito del 27/07/1989; Pubblicazione in G. U. 02/08/1989
Titolo
SENT. 453/89 A. REGIONE SICILIANA - COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA - CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - FUSIONE DI COMUNI, MODIFICAZIONI DELLE LORO CIRCOSCRIZIONI E DENOMINAZIONI - PROCEDI MENTO - ADOZIONE DI LEGGE REGIONALE - OMESSA PREVISIONE DELLA CONSULTAZIONE DELLE POPOLAZIONI DIRETTAMENTE INTERESSATE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 453/89 A. REGIONE SICILIANA - COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA - CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - FUSIONE DI COMUNI, MODIFICAZIONI DELLE LORO CIRCOSCRIZIONI E DENOMINAZIONI - PROCEDI MENTO - ADOZIONE DI LEGGE REGIONALE - OMESSA PREVISIONE DELLA CONSULTAZIONE DELLE POPOLAZIONI DIRETTAMENTE INTERESSATE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
L'autodeterminazione delle popolazioni locali o, piu' propriamente, la loro partecipazione a talune fondamentali decisioni che le riguardano e' principio di portata generale espresso dagli artt. 132 e 133, ma desumibile dall'intero titolo IV, Cost. a garanzia dell'autonomia degli enti minori nei confronti delle stesse Regioni; pertanto, esso vincola anche la potesta' legislativa esclusiva attribuita dallo statuto in materia di circoscrizioni comunali alla Regione siciliana, la quale, nell'assolvere l'obbligo costituzionale di consultazione popolare e' bensi' libera di determinarne le concrete modalita' - in forme anche equivalenti a quella tipica del referendum - purche' queste siano tali da assicurare la completa liberta' di opinione, con le opportune forme di segretezza, dei soggetti chiamati alla consultazione. Per violazione dell'art. 133, secondo comma, Cost., e'pertanto costituzionalmente illegitttimo l'art. 6 della legge 15 marzo 1963 n. 16, nella parte in cui non prevede che - come per l'istituzione dei nuovi comuni - anche per la fusione dei comuni e la modificazione delle loro circoscrizioni territoriali e denominazioni debbano essere sentite le popolazioni direttamente interessate. - S. nn. 105/1957; 204/1981; 107/1983
L'autodeterminazione delle popolazioni locali o, piu' propriamente, la loro partecipazione a talune fondamentali decisioni che le riguardano e' principio di portata generale espresso dagli artt. 132 e 133, ma desumibile dall'intero titolo IV, Cost. a garanzia dell'autonomia degli enti minori nei confronti delle stesse Regioni; pertanto, esso vincola anche la potesta' legislativa esclusiva attribuita dallo statuto in materia di circoscrizioni comunali alla Regione siciliana, la quale, nell'assolvere l'obbligo costituzionale di consultazione popolare e' bensi' libera di determinarne le concrete modalita' - in forme anche equivalenti a quella tipica del referendum - purche' queste siano tali da assicurare la completa liberta' di opinione, con le opportune forme di segretezza, dei soggetti chiamati alla consultazione. Per violazione dell'art. 133, secondo comma, Cost., e'pertanto costituzionalmente illegitttimo l'art. 6 della legge 15 marzo 1963 n. 16, nella parte in cui non prevede che - come per l'istituzione dei nuovi comuni - anche per la fusione dei comuni e la modificazione delle loro circoscrizioni territoriali e denominazioni debbano essere sentite le popolazioni direttamente interessate. - S. nn. 105/1957; 204/1981; 107/1983
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 132
Costituzione
art. 133
co. 2
statuto regione Sicilia
art. 14
statuto regione Sicilia
art. 15
co. 3
Altri parametri e norme interposte