Sentenza 108/2021 (ECLI:IT:COST:2021:108)
Massima numero 43955
Giudizio GIUDIZIO SU CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI + GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
24/03/2021; Decisione del
24/03/2021
Deposito del 27/05/2021; Pubblicazione in G. U. 03/06/2021
Titolo
Enti locali - Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Misure destinate in favore degli enti territoriali - Riconoscimento, in sede di conversione, al Comune di San Colombano al Lambro di un contributo pari a 500.000 euro per l'anno 2020 - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata irragionevole disparità di trattamento dei Comuni esclusi e violazione menomazione dell'autonomia amministrativa e finanziaria degli enti locali, del principio di buon andamento e imparzialità, nonché dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza - Motivazione generica e apodittica - Inammissibilità delle questioni.
Enti locali - Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Misure destinate in favore degli enti territoriali - Riconoscimento, in sede di conversione, al Comune di San Colombano al Lambro di un contributo pari a 500.000 euro per l'anno 2020 - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata irragionevole disparità di trattamento dei Comuni esclusi e violazione menomazione dell'autonomia amministrativa e finanziaria degli enti locali, del principio di buon andamento e imparzialità, nonché dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza - Motivazione generica e apodittica - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 118 e 119 Cost., dell'art. 112, comma 1-bis, del d.l. n. 34 del 2020, come conv., che prevede un contributo specifico, pari a 500.000 euro, per il Comune di San Colombano al Lambro al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, in quanto perpetuerebbe la disparità di trattamento nei confronti dei Comuni veneti rientranti nelle Province di Padova, Treviso e Venezia. Le censure non esprimono reali margini di autonomia, dimostrandosi soltanto quali meri argomenti a sostegno delle ragioni di incostituzionalità espresse in riferimento all'art. 112, comma 1, del citato decreto-legge, delle quali, pertanto, condividono la sorte della dichiarazione di inammissibilità.
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 118 e 119 Cost., dell'art. 112, comma 1-bis, del d.l. n. 34 del 2020, come conv., che prevede un contributo specifico, pari a 500.000 euro, per il Comune di San Colombano al Lambro al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, in quanto perpetuerebbe la disparità di trattamento nei confronti dei Comuni veneti rientranti nelle Province di Padova, Treviso e Venezia. Le censure non esprimono reali margini di autonomia, dimostrandosi soltanto quali meri argomenti a sostegno delle ragioni di incostituzionalità espresse in riferimento all'art. 112, comma 1, del citato decreto-legge, delle quali, pertanto, condividono la sorte della dichiarazione di inammissibilità.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
19/05/2020
n. 34
art. 112
co. 1
legge
17/07/2020
n. 77
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 114
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte