Sentenza 453/1989 (ECLI:IT:COST:1989:453)
Massima numero 13759
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  19/07/1989;  Decisione del  19/07/1989
Deposito del 27/07/1989; Pubblicazione in G. U. 02/08/1989
Massime associate alla pronuncia:  13624  13761


Titolo
SENT. 453/89 B. REGIONE SICILIANA - MODIFICA DI CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI COMUNALI - AGGREGAZIONE AL COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE DI PARTE DEL COMUNE DI NOTO - PROCEDURA SEGUITA PER L'ADOZIONE DEL RELATIVO PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO - OMESSA CONSULTAZIONE DELLE POPOLAZIONI INTERESSATE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Anche nel procedimento di variazione di circoscrizioni territoriali dei comuni compresi nella Regione siciliana, non puo' essere omessa la consultazione delle popolazioni interessate, ovvero degli elettori residenti nei territori da trasferire da uno ad altro comune, in quanto diversamente ne risulterebbe leso il principio costituzionale (art. 133, secondo comma) che espressamente la richiede; ne' puo' reputarsi modalita' sostitutiva della consultazione la sottoscrizione da parte di cittadini di istanze dirette a promuovere le iniziative di variazione, in quanto tale modalita', comunque anteriore alla (fase della) consultazione, non garantisce, con le forme della segretezza, la libera espressione della opinione degli aventi diritto alla consultazione popolare. Pertanto e' costituzionalmente illegittima la legge della Regione siciliana 30 marzo 1981, n. 43, che ha disposto l'aggregazione al Comune di Palazzolo Acreide di parte del territorio del Comune di Noto. - S. n. 649/1988 (per la inammissibilita' della stessa questione di costituzionalita'). - S. nn. 62/1975; 38/1969 (per il concetto di popolazione interessata alle variazioni territoriali). OA

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 133  co. 2

Altri parametri e norme interposte