Sentenza 453/1989 (ECLI:IT:COST:1989:453)
Massima numero 13761
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
19/07/1989; Decisione del
19/07/1989
Deposito del 27/07/1989; Pubblicazione in G. U. 02/08/1989
Titolo
SENT. 453/89 C. REGIONE SICILIANA - MODIFICA DI CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI E DENOMINAZIONI COMUNALI - PROCEDURA - CONSULTAZIONE DELLE POPOLAZIONI INTERESSATE - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.
SENT. 453/89 C. REGIONE SICILIANA - MODIFICA DI CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI E DENOMINAZIONI COMUNALI - PROCEDURA - CONSULTAZIONE DELLE POPOLAZIONI INTERESSATE - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.
Testo
Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87 va dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione siciliana 17 febbraio 1987, n. 5, nella parte in cui non prevede che anche per la fusione dei comuni e per la modificazione delle circoscrizioni territoriali e denominazioni debbano essere sentite le popolazioni direttamente interessate.
Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87 va dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione siciliana 17 febbraio 1987, n. 5, nella parte in cui non prevede che anche per la fusione dei comuni e per la modificazione delle circoscrizioni territoriali e denominazioni debbano essere sentite le popolazioni direttamente interessate.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 133
co. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27