Sentenza 454/1989 (ECLI:IT:COST:1989:454)
Massima numero 13763
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
19/07/1989; Decisione del
19/07/1989
Deposito del 27/07/1989; Pubblicazione in G. U. 02/08/1989
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 454/89. SEPARAZIONE DEI CONIUGI - PROVVEDIMENTI RIGUARDO AI FIGLI - ABITAZIONE NELLA CASA FAMILIARE - ASSEGNAZIONE GIUDIZIALE AL CONIUGE AFFIDATARIO DELLA PROLE - OPPONIBILITA' AL TERZO ACQUIRENTE PREVIA TRASCRIZIONE - MANCATA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 454/89. SEPARAZIONE DEI CONIUGI - PROVVEDIMENTI RIGUARDO AI FIGLI - ABITAZIONE NELLA CASA FAMILIARE - ASSEGNAZIONE GIUDIZIALE AL CONIUGE AFFIDATARIO DELLA PROLE - OPPONIBILITA' AL TERZO ACQUIRENTE PREVIA TRASCRIZIONE - MANCATA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
Poiche' sia in caso di separazione personale dei coniugi e sia in caso di scioglimento del matrimonio l'assegnazione giudiziale dell'abitazione nella casa familiare al coniuge affidatario dei figli e' ispirata all'identica 'ratio' dell'esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale della prole, la cui situazione e' assolutamente identica in entrambi i casi, e' del tutto privo di ragionevole giustificazione e non persegue, inoltre, i valori degli artt. 29 e 31 Cost. il diverso regime di detta assegnazione, che mentre e' opponibile, previa trascrizione, al terzo acquirente nell'ipotesi di scioglimento del matrimonio, non lo e', invece, in quella della separazione dei coniugi. Pertanto, per violazione degli artt. 3, 29 e 31 Cost., e' costituzionalmente illegittimo l'art. 155, quarto comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede la trascrizione del provvedimento giudiziale di assegnazione della abitazione nella casa familiare al coniuge affidatario della prole, ai fini della opponibilita' ai terzi
Poiche' sia in caso di separazione personale dei coniugi e sia in caso di scioglimento del matrimonio l'assegnazione giudiziale dell'abitazione nella casa familiare al coniuge affidatario dei figli e' ispirata all'identica 'ratio' dell'esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale della prole, la cui situazione e' assolutamente identica in entrambi i casi, e' del tutto privo di ragionevole giustificazione e non persegue, inoltre, i valori degli artt. 29 e 31 Cost. il diverso regime di detta assegnazione, che mentre e' opponibile, previa trascrizione, al terzo acquirente nell'ipotesi di scioglimento del matrimonio, non lo e', invece, in quella della separazione dei coniugi. Pertanto, per violazione degli artt. 3, 29 e 31 Cost., e' costituzionalmente illegittimo l'art. 155, quarto comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede la trascrizione del provvedimento giudiziale di assegnazione della abitazione nella casa familiare al coniuge affidatario della prole, ai fini della opponibilita' ai terzi
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 29
Costituzione
art. 31
Altri parametri e norme interposte