Sentenza 455/1989 (ECLI:IT:COST:1989:455)
Massima numero 13765
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  19/07/1989;  Decisione del  19/07/1989
Deposito del 27/07/1989; Pubblicazione in G. U. 09/08/1989
Massime associate alla pronuncia:  13768  13769


Titolo
SENT. 455/89 A. AVVOCATURA DELLO STATO - ATTRIBUZIONI NEI RIGUARDI DELLA REGIONE SICILIANA - NORMATIVA DI ATTUAZIONE STATUTARIA - PROCEDURA DI ADOZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'adozione del decreto legislativo 2 marzo 1948 n. 142, il cui art. 1 ha esteso all'amministrazione regionale siciliana le funzioni dell'Avvocatura dello Stato, non ha comportato violazione del procedimento di formazione delle norme di attuazione dello Statuto speciale siciliano, regolato dall'art. 43 dello stesso statuto; essa e', al contrario, derivata da uno specifico accordo maturato tra Stato e Regione nell'ambito della speciale Commissione paritetica (nominata ai sensi del succitato art. 43) e successivamente recepito, con sole varianti di carattere formale, nell'atto adottato dal Governo (in virtu' dei poteri conferitigli nel periodo provvisorio dai decreti lgs.lgt. nn. 151 del 1944 e 98 del 1946) e successivamente ratificato con la legge 17 aprile 1956 n. 561. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 d. lgs.lgt. 2.3.1948, n. 142).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 43

Altri parametri e norme interposte