Sentenza 456/1989 (ECLI:IT:COST:1989:456)
Massima numero 13921
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  19/07/1989;  Decisione del  19/07/1989
Deposito del 27/07/1989; Pubblicazione in G. U. 09/08/1989
Massime associate alla pronuncia:  13923


Titolo
SENT. 456/89 A. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO INCIDENTALE DI RIESAME DEL SEQUESTRO - PRINCIPIO DI DIRITTO AFFERMATO DALLA CASSAZIONE NEL CORSO DI ESSO - ASSERITA VINCOLATIVITA' NEL PROSIEGUO DEL GIUDIZIO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' inammissibile - sia perche' prospettata in linea meramente ipotetica, sia perche' relativa ad una interpretazione pacificamente esclusa da dottrina e giurisprudenza - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 343 bis cod. proc. pen., nella parte in cui "potrebbe" rendere vincolante, nel prosieguo del giudizio, il principio di diritto affermato dalla Cassazione nell'ambito di un procedimento incidentale concernente la legittimita' del sequestro penale di immobili disposto dal Pretore. (Questione sollevata in riferimento agli artt. 101, comma secondo, e 102, comma primo). - S. n. 123/1970.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 101  co. 2

Costituzione  art. 102  co. 1

Altri parametri e norme interposte