Sentenza 458/1989 (ECLI:IT:COST:1989:458)
Massima numero 13623
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
19/07/1989; Decisione del
19/07/1989
Deposito del 27/07/1989; Pubblicazione in G. U. 09/08/1989
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 458/89. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSEGNI FAMILIARI - MAGGIORAZIONE PER I FIGLI ED EQUIPARATI - CONCESSIONE AI TITOLARI DI PENSIONI GIA' LAVORATORI DIPENDENTI - MANCATA ATTRIBUZIONE DEL BENEFICIO AI TITOLARI DI PENSIONI GIA' LAVORATORI AUTONOMI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 458/89. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSEGNI FAMILIARI - MAGGIORAZIONE PER I FIGLI ED EQUIPARATI - CONCESSIONE AI TITOLARI DI PENSIONI GIA' LAVORATORI DIPENDENTI - MANCATA ATTRIBUZIONE DEL BENEFICIO AI TITOLARI DI PENSIONI GIA' LAVORATORI AUTONOMI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Posta anche la non comparabilita' - per differenze di struttura e finalita' della relativa disciplina - dei trattamenti previdenziali per carichi di famiglia dei pensionati gia' lavoratori autonomi e dei pensionati gia' lavoratori dipendenti, non appare irragionevole ne' arbitraria la scelta del legislatore - condizionata anche dalla ristrettezza delle disponibilita' finanziarie - di limitare al solo settore del lavoro subordinato la maggiorazione degli assegni familiari con esclusione delle categorie del lavoro autonomo, le quali in ragione del reddito derivato dalla propria attivita'- rispetto alla retribuzione fissa dei lavoratori dipendenti - non sono gravate dai medesimi sacrifici di questi e sono in grado di difendersi dalla erosione inflazionistica. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma quarto, D.L. 29.1.1983 n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25.3.83, n. 79). - cfr. S.n. 31/1986; 527/1987; 220/1988 e 108/1989.
Posta anche la non comparabilita' - per differenze di struttura e finalita' della relativa disciplina - dei trattamenti previdenziali per carichi di famiglia dei pensionati gia' lavoratori autonomi e dei pensionati gia' lavoratori dipendenti, non appare irragionevole ne' arbitraria la scelta del legislatore - condizionata anche dalla ristrettezza delle disponibilita' finanziarie - di limitare al solo settore del lavoro subordinato la maggiorazione degli assegni familiari con esclusione delle categorie del lavoro autonomo, le quali in ragione del reddito derivato dalla propria attivita'- rispetto alla retribuzione fissa dei lavoratori dipendenti - non sono gravate dai medesimi sacrifici di questi e sono in grado di difendersi dalla erosione inflazionistica. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma quarto, D.L. 29.1.1983 n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25.3.83, n. 79). - cfr. S.n. 31/1986; 527/1987; 220/1988 e 108/1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 31
co. 1
Costituzione
art. 38
co. 2
Altri parametri e norme interposte