Sentenza 108/2021 (ECLI:IT:COST:2021:108)
Massima numero 43956
Giudizio GIUDIZIO SU CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI + GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  24/03/2021;  Decisione del  24/03/2021
Deposito del 27/05/2021; Pubblicazione in G. U. 03/06/2021
Massime associate alla pronuncia:  43949  43950  43951  43952  43953  43954  43955


Titolo
Enti locali - Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Misure destinate in favore degli enti territoriali - Istituzione, mediante decreto-legge, di un fondo in favore dei Comuni delle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza, nonché i Comuni dichiarati zona rossa, sulla base di provvedimenti statali o regionali, entro il 3 maggio 2020 per almeno trenta giorni consecutivi - Istituzione, in sede di conversione, di ulteriore fondo per i Comuni non ricompresi nel primo - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata irragionevole disparità di trattamento e violazione dell'autonomia amministrativa e finanziaria degli enti locali, del principio di buon andamento e imparzialità, nonché dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza - Motivazione generica e apodittica - Inammissibilità delle questioni.

Testo
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 114, 118 e 119 Cost., dell'art. 112-bis del d.l. n. 34 del 2020, il quale ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo di 40 milioni per i Comuni non compresi tra quelli previsti dall'art. 112, comma 1, finalizzato al finanziamento di interventi di sostegno di carattere economico e sociale in favore dei Comuni particolarmente colpiti dall'emergenza sanitaria. Le censure sono espressamente motivate mediante rinvio a quelle rivolte all'art. 112, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020, come conv., e pertanto ad esse non possono che estendersi le ragioni di inammissibilità già rilevate in relazione alle questioni aventi ad oggetto tale ultima disposizione, anche in riferimento all'art. 97 Cost. (parametro evocato solo per l'art. 112-bis), perché anche rispetto a questo la ricorrente non ha adeguatamente assolto l'onere di motivazione richiesto in ordine ai profili di una possibile ridondanza sul riparto di competenze.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  19/05/2020  n. 34  art. 112  co. 

legge  17/07/2020  n. 77  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 114

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte