Sentenza 459/1989 (ECLI:IT:COST:1989:459)
Massima numero 13626
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
19/07/1989; Decisione del
19/07/1989
Deposito del 27/07/1989; Pubblicazione in G. U. 09/08/1989
Titolo
SENT. 459/89 B. REGIONI IN GENERE - PARCHEGGI URBANI - PROGRAMMI COMUNALI - APPROVAZIONE DA PARTE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME - TERMINI DI 30 E 60 GIORNI DAL RICEVIMENTO DI DETTI PROGRAMMI - BREVITA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 459/89 B. REGIONI IN GENERE - PARCHEGGI URBANI - PROGRAMMI COMUNALI - APPROVAZIONE DA PARTE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME - TERMINI DI 30 E 60 GIORNI DAL RICEVIMENTO DI DETTI PROGRAMMI - BREVITA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' irragionevole che, nel disporre un programma di provvidenze straordinarie a salvaguardia di esigenze primarie dei singoli e dell'intera collettivita' nazionale, il legislatore abbia previsto termini brevi, di 30 e 60 giorni, entro i quali la regione o la provincia autonoma debbono approvare i programmi comunali concernenti i parcheggi urbani, e trascorsi i quali i programmi si intendono senz'altro approvati dagli stessi enti, tenuto conto, altresi', che la complessiva procedura prevista e, in particolare, i tempi fissati per le fasi della individuazione dei comuni o della compilazione dei programmi consentono a ciascuna regione o provincia l'acquisizione graduale di elementi da utilizzare nella successiva fase approvativa. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 3, comma secondo, 6, comma sesto - rectius: quarto - della legge 24.3.1989 n. 122.
Non e' irragionevole che, nel disporre un programma di provvidenze straordinarie a salvaguardia di esigenze primarie dei singoli e dell'intera collettivita' nazionale, il legislatore abbia previsto termini brevi, di 30 e 60 giorni, entro i quali la regione o la provincia autonoma debbono approvare i programmi comunali concernenti i parcheggi urbani, e trascorsi i quali i programmi si intendono senz'altro approvati dagli stessi enti, tenuto conto, altresi', che la complessiva procedura prevista e, in particolare, i tempi fissati per le fasi della individuazione dei comuni o della compilazione dei programmi consentono a ciascuna regione o provincia l'acquisizione graduale di elementi da utilizzare nella successiva fase approvativa. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 3, comma secondo, 6, comma sesto - rectius: quarto - della legge 24.3.1989 n. 122.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte