Sentenza 459/1989 (ECLI:IT:COST:1989:459)
Massima numero 13760
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
19/07/1989; Decisione del
19/07/1989
Deposito del 27/07/1989; Pubblicazione in G. U. 09/08/1989
Titolo
SENT. 459/89 E. PROVINCE AUTONOME IN GENERE - COMPETENZE E AUTONOMIA FINANZIARIA - PARCHEGGI URBANI - FINANZIAMENTI STATALI AGLI ENTI LOCALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 459/89 E. PROVINCE AUTONOME IN GENERE - COMPETENZE E AUTONOMIA FINANZIARIA - PARCHEGGI URBANI - FINANZIAMENTI STATALI AGLI ENTI LOCALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'intervento finanziario dello Stato in materia di parcheggi non determina invasione delle competenze delle regioni e delle province autonome, in ispecie, nelle materie di interesse provinciale (quali la viabilita', le opere pubbliche e l'urbanistica), ne' compromette la loro autonomia finanziaria o i programmi gia' dalle stesse predisposti: esso' e' infatti giustificato dalla necessita' di soddisfare esigenze unitarie o di piu' ampia portata connesse a valori costituzionali primari e, percio', implica che, nell'ambito di un programma straordinario ed eccezionale di interventi da realizzare in tempi brevi, il giudizio comparativo di tutte le iniziative programmate sia effettuato nella sede idonea a valutare l'interesse primario riguardante l'intero contesto nazionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 3 e 4 della legge 24.3.1989 n. 122). - S.n. 217/1988; 324/1989.
L'intervento finanziario dello Stato in materia di parcheggi non determina invasione delle competenze delle regioni e delle province autonome, in ispecie, nelle materie di interesse provinciale (quali la viabilita', le opere pubbliche e l'urbanistica), ne' compromette la loro autonomia finanziaria o i programmi gia' dalle stesse predisposti: esso' e' infatti giustificato dalla necessita' di soddisfare esigenze unitarie o di piu' ampia portata connesse a valori costituzionali primari e, percio', implica che, nell'ambito di un programma straordinario ed eccezionale di interventi da realizzare in tempi brevi, il giudizio comparativo di tutte le iniziative programmate sia effettuato nella sede idonea a valutare l'interesse primario riguardante l'intero contesto nazionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 3 e 4 della legge 24.3.1989 n. 122). - S.n. 217/1988; 324/1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 119
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 0
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 22/03/1974
n. 381
art. 0