Sentenza 460/1989 (ECLI:IT:COST:1989:460)
Massima numero 13767
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
19/07/1989; Decisione del
19/07/1989
Deposito del 27/07/1989; Pubblicazione in G. U. 09/08/1989
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 460/89. REGIONI IN GENERE - INATTIVITA' NELL'ESECUZIONE DI OBBLIGHI COMUNITARI - INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLO STATO - PROCEDURA - CONFERIMENTO DA PARTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEI POTERI NECESSARI A UNA SPECIALE COMMISSIONE PRESIEDUTA DAL COMMISSARIO DEL GOVERNO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 460/89. REGIONI IN GENERE - INATTIVITA' NELL'ESECUZIONE DI OBBLIGHI COMUNITARI - INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLO STATO - PROCEDURA - CONFERIMENTO DA PARTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEI POTERI NECESSARI A UNA SPECIALE COMMISSIONE PRESIEDUTA DAL COMMISSARIO DEL GOVERNO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Poiche' il procedimento attraverso cui si realizza l'intervento sostitutivo dello Stato in caso di inadempimento regionale in materia comunitaria, nella disciplina di cui all'art. 11 della legge n. 86 del 1989 resta riservato, nei suoi passaggi determinanti e fondamentali, alla sfera costituzionale del Governo, alla speciale Commissione, prevista dalla stessa norma, va riconosciuta la natura di mero organo tecnico investito di un'attivita' esecutiva o di supporto del Consiglio dei Ministri, e di conseguenza la stessa attivita', da esercitare sotto il controllo e nel quadro della responsabilita' politica del Governo, in alcun modo potra' incidere o limitare la sfera di autonomia delle regioni, indipendentemente dalle previe determinazioni assunte nella sede governativa. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11 della Legge 9.3.1989 n. 86). - S.nn. 177 e 294/1986; 64 e 304/1987; 177 e 1000/1988; 101/1989.
Poiche' il procedimento attraverso cui si realizza l'intervento sostitutivo dello Stato in caso di inadempimento regionale in materia comunitaria, nella disciplina di cui all'art. 11 della legge n. 86 del 1989 resta riservato, nei suoi passaggi determinanti e fondamentali, alla sfera costituzionale del Governo, alla speciale Commissione, prevista dalla stessa norma, va riconosciuta la natura di mero organo tecnico investito di un'attivita' esecutiva o di supporto del Consiglio dei Ministri, e di conseguenza la stessa attivita', da esercitare sotto il controllo e nel quadro della responsabilita' politica del Governo, in alcun modo potra' incidere o limitare la sfera di autonomia delle regioni, indipendentemente dalle previe determinazioni assunte nella sede governativa. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11 della Legge 9.3.1989 n. 86). - S.nn. 177 e 294/1986; 64 e 304/1987; 177 e 1000/1988; 101/1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 121
co. 2
Costituzione
art. 124
Altri parametri e norme interposte