Sentenza 461/1989 (ECLI:IT:COST:1989:461)
Massima numero 13762
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
19/07/1989; Decisione del
19/07/1989
Deposito del 27/07/1989; Pubblicazione in G. U. 09/08/1989
Massime associate alla pronuncia:
13764
Titolo
SENT. 461/89 A. IMPIEGO PUBBLICO - LIMITE DI ETA' PER IL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO - PERSONALE STATALE ULTRASESSANTACINQUENNE PRIVO DELL'ANZIANITA' MINIMA DI SERVIZIO - DIRITTO AL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO PER IL TEMPO NECESSARIO A MATURARE TALE ANZIANITA' - PREVISIONE IN VIA GENERALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 461/89 A. IMPIEGO PUBBLICO - LIMITE DI ETA' PER IL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO - PERSONALE STATALE ULTRASESSANTACINQUENNE PRIVO DELL'ANZIANITA' MINIMA DI SERVIZIO - DIRITTO AL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO PER IL TEMPO NECESSARIO A MATURARE TALE ANZIANITA' - PREVISIONE IN VIA GENERALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La norma che impone l'obbligatorio collocamento a riposo dei dipendenti civili dello Stato al sessantacinquesimo anno di eta', precludendo, in via generale, il trattenimento in servizio del personale ultrasessantacinquenne che non abbia maturato l'anzianita' minima di servizio (quindicennio) utile a pensione, non puo' essere ritenuta lesiva del principio di eguaglianza, sia che la si valuti comparativamente con la disposizione, dettata in via transitoria per il personale scolastico (art. 15, comma terzo, Legge n. 477 del 1973) che, essendo norma derogatoria della regola generale, non puo' essere assunta a metro della legittimita' di quest'ultima, sia che la si confronti con la disciplina vigente nel settore del lavoro privato, in cui la possibilita' di prosecuzione del rapporto, pur consentita a fini previdenziali, si arresta sempre al raggiungimento di un'eta' coincidente con quella fissata per il settore pubblico. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma primo e terzo, del d.P.R. 29.12.1973, n. 1092). - S.nn. 237/1984; 238/1988.
La norma che impone l'obbligatorio collocamento a riposo dei dipendenti civili dello Stato al sessantacinquesimo anno di eta', precludendo, in via generale, il trattenimento in servizio del personale ultrasessantacinquenne che non abbia maturato l'anzianita' minima di servizio (quindicennio) utile a pensione, non puo' essere ritenuta lesiva del principio di eguaglianza, sia che la si valuti comparativamente con la disposizione, dettata in via transitoria per il personale scolastico (art. 15, comma terzo, Legge n. 477 del 1973) che, essendo norma derogatoria della regola generale, non puo' essere assunta a metro della legittimita' di quest'ultima, sia che la si confronti con la disciplina vigente nel settore del lavoro privato, in cui la possibilita' di prosecuzione del rapporto, pur consentita a fini previdenziali, si arresta sempre al raggiungimento di un'eta' coincidente con quella fissata per il settore pubblico. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma primo e terzo, del d.P.R. 29.12.1973, n. 1092). - S.nn. 237/1984; 238/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte
legge 30/07/1973
n. 477
art. 15
co. 3
decreto legge 22/12/1981
n. 791
art. 6
legge 26/02/1982
n. 54
art. 0