Sentenza 461/1989 (ECLI:IT:COST:1989:461)
Massima numero 13764
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
19/07/1989; Decisione del
19/07/1989
Deposito del 27/07/1989; Pubblicazione in G. U. 09/08/1989
Massime associate alla pronuncia:
13762
Titolo
SENT. 461/89 B. IMPIEGO PUBBLICO - LIMITE DI ETA' PER IL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO - PERSONALE STATALE ULTRASESSANTACINQUENNE PRIVO DELL'ANZIANITA' MINIMA DI SERVIZIO - DIRITTO AL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PENSIONE - PREVISIONE IN VIA GENERALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 461/89 B. IMPIEGO PUBBLICO - LIMITE DI ETA' PER IL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO - PERSONALE STATALE ULTRASESSANTACINQUENNE PRIVO DELL'ANZIANITA' MINIMA DI SERVIZIO - DIRITTO AL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PENSIONE - PREVISIONE IN VIA GENERALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' in contrasto con il diritto garantito dall'art. 38 Cost. il principio che fissa ai sessantacinque anni il limite massimo per il trattenimento in servizio a fini previdenziali dei dipendenti pubblici, in quanto, allo stato, non difetta di tutela la situazione di chi pervenga a tale eta' senza aver prestato gli anni di servizio necessari per il normale trattamento di quiescenza; ed essendo, comunque, riservato al legislatore, nell'ambito del suo discrezionale apprezzamento, introdurre un mutamento dello stesso principio sia pure al limitato scopo di consentire il trattenimento in servizio per il tempo necessario al conseguimento del diritto a pensione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma primo e terzo, del d.P.R. 29.12.1973, n. 1092). - S.nn. 238/1988; 176 e 248/1986.
Non e' in contrasto con il diritto garantito dall'art. 38 Cost. il principio che fissa ai sessantacinque anni il limite massimo per il trattenimento in servizio a fini previdenziali dei dipendenti pubblici, in quanto, allo stato, non difetta di tutela la situazione di chi pervenga a tale eta' senza aver prestato gli anni di servizio necessari per il normale trattamento di quiescenza; ed essendo, comunque, riservato al legislatore, nell'ambito del suo discrezionale apprezzamento, introdurre un mutamento dello stesso principio sia pure al limitato scopo di consentire il trattenimento in servizio per il tempo necessario al conseguimento del diritto a pensione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma primo e terzo, del d.P.R. 29.12.1973, n. 1092). - S.nn. 238/1988; 176 e 248/1986.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte