Sentenza 462/1989 (ECLI:IT:COST:1989:462)
Massima numero 13868
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
19/07/1989; Decisione del
19/07/1989
Deposito del 27/07/1989; Pubblicazione in G. U. 09/08/1989
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. N. 462/89. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNI NON PROFESSIONALI SUL LUOGO DI LAVORO - TUTELA ASSICURATIVA ANTINFORTUNISTICA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. N. 462/89. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNI NON PROFESSIONALI SUL LUOGO DI LAVORO - TUTELA ASSICURATIVA ANTINFORTUNISTICA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La specificita' della tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro postula la "professionalita'" del rischio, e ad integrare tale requisito non basta la mera correlazione di tempo e di luogo tra evento e prestazione lavorativa, qualora intervengano fattori od attivita' del tutto indipendenti dalle condizioni oggettive (ambiente, macchine, persone) dell'attivita' protetta. Cio' non comporta violazione dell'art. 38, comma secondo, Cost., dal momento che, ove non si tratti di infortunio, ben possono soccorrere altre forme assicurative, quali le assicurazioni contro le malattie o l'invalidita', pure prescritte dalla medesima norma costituzionale. (Non fondatezza - in riferimento al parametro citato - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nella parte in cui esclude che possano considerarsi avvenuti "in occasione di lavoro" gli eventi lesivi causati nel corso della prestazione lavorativa da fattori comunque attinenti al luogo di lavoro, anche se non strettamente professionali). - v. S. n. 226/1987; nonche', su temi del tutto diversi da quello in esame, S. n. 369/1985, 172, 206 e 880/1988.
La specificita' della tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro postula la "professionalita'" del rischio, e ad integrare tale requisito non basta la mera correlazione di tempo e di luogo tra evento e prestazione lavorativa, qualora intervengano fattori od attivita' del tutto indipendenti dalle condizioni oggettive (ambiente, macchine, persone) dell'attivita' protetta. Cio' non comporta violazione dell'art. 38, comma secondo, Cost., dal momento che, ove non si tratti di infortunio, ben possono soccorrere altre forme assicurative, quali le assicurazioni contro le malattie o l'invalidita', pure prescritte dalla medesima norma costituzionale. (Non fondatezza - in riferimento al parametro citato - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nella parte in cui esclude che possano considerarsi avvenuti "in occasione di lavoro" gli eventi lesivi causati nel corso della prestazione lavorativa da fattori comunque attinenti al luogo di lavoro, anche se non strettamente professionali). - v. S. n. 226/1987; nonche', su temi del tutto diversi da quello in esame, S. n. 369/1985, 172, 206 e 880/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 38
co. 2
Altri parametri e norme interposte