Ordinanza 463/1989 (ECLI:IT:COST:1989:463)
Massima numero 13822
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
19/07/1989; Decisione del
19/07/1989
Deposito del 27/07/1989; Pubblicazione in G. U. 16/08/1989
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 463/89. SUCCESSIONE EREDITARIA - CALCOLO DELLA LEGITTIMA O COLLAZIONE EREDITARIA - RIUNIONE FITTIZIA E IMPUTAZIONE DEL DENARO DONATO - APPLICABILITA' DEL PRINCIPIO NOMINALISTICO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - COD. CIV. ARTT. 556, 564, SECONDO COMMA, 751. - COST., ART. 3.
ORD. 463/89. SUCCESSIONE EREDITARIA - CALCOLO DELLA LEGITTIMA O COLLAZIONE EREDITARIA - RIUNIONE FITTIZIA E IMPUTAZIONE DEL DENARO DONATO - APPLICABILITA' DEL PRINCIPIO NOMINALISTICO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - COD. CIV. ARTT. 556, 564, SECONDO COMMA, 751. - COST., ART. 3.
Testo
In materia di riunione fittizia e imputazione del denaro donato - cui del calcolo della legittima oppure di collazione ereditaria - non e' ipotizzabile una soluzione rigida che sostituisca incondizionalmente il principio valoristico al principio nominalistico: conseguentemente la scelta tra varie soluzioni astrattamente possibili, le quali coinvolgono valutazioni non solo di equita', ma anche di politica monetaria dello Stato, e' riservata al legislatore. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 556, 564, secondo comma, e 751 del codice civile, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost.).
In materia di riunione fittizia e imputazione del denaro donato - cui del calcolo della legittima oppure di collazione ereditaria - non e' ipotizzabile una soluzione rigida che sostituisca incondizionalmente il principio valoristico al principio nominalistico: conseguentemente la scelta tra varie soluzioni astrattamente possibili, le quali coinvolgono valutazioni non solo di equita', ma anche di politica monetaria dello Stato, e' riservata al legislatore. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 556, 564, secondo comma, e 751 del codice civile, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte