Thema decidendum - Deduzioni delle parti costituite nel giudizio incidentale - Evocazione di parametri diversi ed ulteriori rispetto a quelli indicati nell'ordinanza di rimessione - Esclusione del loro esame - Inammissibilità.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 240-bis, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006, come modificato dall'art. 4, comma 2, lett. hh), n. 1), del d.l. n. 70 del 2011, come conv., esorbita dal contenuto dell'ordinanza di rimessione, e dunque va ritenuta inammissibile, l'ulteriore questione prospettata in riferimento all'art. 113 Cost. dalla difesa della parte costituita in giudizio.
Secondo costante giurisprudenza costituzionale, l'oggetto del giudizio di costituzionalità in via incidentale è limitato alle norme e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione, non potendo essere prese in considerazione, oltre i limiti in queste fissati, ulteriori questioni o censure di costituzionalità dedotte dalle parti, sia che siano state eccepite ma non fatte proprie dal giudice a quo, sia che siano dirette ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze. (Precedenti citati: sentenze n. 213 del 2017 e n. 327 del 2010; ordinanze n. 138 del 2017 e n. 469 del 1992).