Sentenza 470/1989 (ECLI:IT:COST:1989:470)
Massima numero 13598
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  19/07/1989;  Decisione del  19/07/1989
Deposito del 31/07/1989; Pubblicazione in G. U. 09/08/1989
Massime associate alla pronuncia:  13599


Titolo
SENT. 470/89 A. SERVIZIO MILITARE - OBIEZIONE DI COSCIENZA - RICONOSCIMENTO - AMMISSIONE AL SERVIZIO MILITARE NON ARMATO - DURATA DI QUESTO - PREVISIONE DI UN TEMPO SUPERIORE (DI OTTO MESI) ALLA DURATA DEL SERVIZIO DI LEVA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE "IN PARTE QUA".

Testo
Poiche' il servizio militare non armato, cui sono ammessi gli obbligati alla leva contrari all'uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza, e' in tutto e per tutto coincidente con il normale servizio di leva (armato) salvo che nella sola sottrazione all'uso delle armi che ne e' il connotato ispiratore, appare priva di ragionevolezza la previsione di una differente durata di esso, comunque superiore a quella del servizio militare armato. Pertanto, per violazione dell'art. 3 Cost., e' costituzionalmente illegittimo l'art. 5, primo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, nella parte in cui prevede che i giovani ammessi a prestare servizio militare non armato lo devono prestare per un tempo superiore alla durata del servizio di leva cui sarebbero tenuti.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte