Sentenza 470/1989 (ECLI:IT:COST:1989:470)
Massima numero 13599
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  19/07/1989;  Decisione del  19/07/1989
Deposito del 31/07/1989; Pubblicazione in G. U. 09/08/1989
Massime associate alla pronuncia:  13598


Titolo
SENT. 470/89 B. SERVIZIO MILITARE - OBIEZIONE DI COSCIENZA - RICONOSCIMENTO - AMMISSIONE AL SERVIZIO SOSTITUTIVO CIVILE - DURATA DI QUESTO - PREVISIONE DI UN TEMPO SUPERIORE DI OTTO MESI ALLA DURATA DEL SERVIZIO DI LEVA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE "IN PARTE QUA".

Testo
La maggiore durata, nella attuale consistenza, del servizio sostitutivo civile non puo' essere considerata differenziazione ragionevole rispetto alla durata prevista per il servizio militare armato; a causa delle limitazioni che comporta per il normale sviluppo della vita civile essa lede, in pari tempo, i diritti tutelati dall'art. 3 e dall'art. 21, primo comma, della Costituzione, in quanto sintomo di una non giustificabile disparita' di trattamento per ragioni di fede religiosa o di convincimento politico e freno alla libera manifestazione del pensiero. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo l'art. 5, primo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, nella parte in cui prevede che i giovani ammessi a prestare servizio sostitutivo civile lo devono prestare per un tempo superiore di otto mesi alla durata del servizio di leva cui sarebbero tenuti. - S. nn. 164/1985; 113/1986.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 21  co. 1

Altri parametri e norme interposte