Sentenza 471/1989 (ECLI:IT:COST:1989:471)
Massima numero 13831
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  19/07/1989;  Decisione del  19/07/1989
Deposito del 31/07/1989; Pubblicazione in G. U. 09/08/1989
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. N. 471/89. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - I.N.A.D.E.L. - INDENNITA' PREMIO DI SERVIZIO - POSSIBILITA' DI DISPONE PER TESTAMENTO QUALORA MANCHINO SOGGETTI TITOLARI 'IURE PROPRIO' DEL DIRITTO O, SE ESSI VI SIANO, ABBIANO VALIDAMENTE ACCETTATO LE VOLONTA' TESTAMENTARIE - MANCATA PREVISIONE - ILLEGITTIMA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'. - LEGGE 8 MARZO 1968, N.152, ART. 3, SECONDO COMMA. - COST., ART. 3, PRIMO COMMA.

Testo
All'indennita' premio di servizio - istituto radicalmente evolutosi per effetto sia della nuova legislazione (art. 22, L. n. 440 del 1987) sia dei numerosi interventi della Corte costituzionale, deve essere riconosciuta una natura mista, retributiva, previdenziale e assistenziale e poiche' trattasi di indennita' che entra nel patrimonio del dipendente, non puo' dubitarsi che essa possa formare oggetto di successione testamentari nei casi in cui manchino le persone tutelate in via principale dal legislatore per essere integrate nel nucleo familiare del dipendente stesso e, come tali, sostentate dalla retribuzione da questi percepita. E' pertanto costituzionalmenteillegittimo, per violazione dell'art. 3, primo comma, Cost., l'art. 3, secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, e successive modificazioni, nella parte in cui non prevede la possibilita' di disporre per testamento dell'indennita' premio di servizio, qualora manchino le persone indicate nella norma stessa. - v. S. nn. 115/1979, 821/1988, 110/1981, 208/1986, 763/1988, 8/1972.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte