Sentenza 109/2021 (ECLI:IT:COST:2021:109)
Massima numero 43910
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattrice NAVARRETTA
Udienza Pubblica del  15/04/2021;  Decisione del  15/04/2021
Deposito del 27/05/2021; Pubblicazione in G. U. 03/06/2021
Massime associate alla pronuncia:  43909


Titolo
Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici - Riserve contrattuali dell'appaltatore - Determinazione dell'importo massimo complessivo, stabilito nel 20 per cento dell'importo contrattuale - Denunciata irragionevolezza, violazione del diritto d'azione, della libertà d'impresa e del principio del buon andamento - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione.

Testo

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Lecco, prima sez. civ., in riferimento agli artt. 3, 24, 41 e 97 Cost. - dell'art. 240-bis, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006, come modificato dall'art. 4, comma 2, lett. hh), n. 1), del d.l. n. 70 del 2011, conv., con modif., nella legge n. 106 del 2011, nella parte in cui prevede che l'importo complessivo delle riserve contrattuali dell'appaltatore non può in ogni caso essere superiore al 20 per cento dell'importo contrattuale. La disposizione censurata va interpretata nel senso che, entro il 20 per cento dell'importo contrattuale, è possibile riconoscere la fondatezza delle pretese annotate con riserva, qualunque sia stato l'ordine con cui sono state iscritte. Oltre tale limite legale, non risultano comunque precluse le azioni risolutorie e quelle ad esse correlate. Inoltre, anche ove non ricorrano i presupposti per le azioni risolutorie, il limite legale posto dal censurato art. 240-bis, comma 1, non può impedire l'azione di risarcimento del danno per inadempimento doloso o gravemente colposo della stazione appaltante, sempre che la relativa pretesa sia stata iscritta a riserva. Solo in tal modo l'esonero legale dalla responsabilità può superare il vaglio di costituzionalità, sotto il profilo della ragionevolezza, che richiede non solo il perseguimento di un obiettivo di utilità sociale, ma anche il rispetto della proporzionalità. Quanto, infine, alla questione sollevata in riferimento all'art. 97 Cost., essa pure non è fondata, tenuto conto che, anche oltre la menzionata soglia del 20 per cento, la stazione appaltante non è deresponsabilizzata e l'appaltatore mantiene un interesse a continuare a iscrivere riserve, se vuole contestare eventuali inadempimenti dolosi o gravemente colposi. (Precedenti citati: sentenze n. 122 del 2020, n. 194 del 2018, n. 235 del 2014, n. 303 del 2011, n. 199 del 2005, n. 254 del 2002, n. 463 del 1997 e n. 420 del 1991).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  12/04/2006  n. 163  art. 240  co. 1

decreto-legge  13/05/2011  n. 70  art. 4  co. 2

legge  12/07/2011  n. 106  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte