Sentenza 472/1989 (ECLI:IT:COST:1989:472)
Massima numero 13886
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
19/07/1989; Decisione del
19/07/1989
Deposito del 31/07/1989; Pubblicazione in G. U. 09/08/1989
Titolo
SENT. 472/89 A. MATRIMONIO - DIVORZIO - ASSEGNO DOVUTO ALL'EX CONIUGE - MANCATA CORRESPONSIONE - CONFIGURAZIONE 'EX SE' COME REATO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 472/89 A. MATRIMONIO - DIVORZIO - ASSEGNO DOVUTO ALL'EX CONIUGE - MANCATA CORRESPONSIONE - CONFIGURAZIONE 'EX SE' COME REATO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La diversita' di tutela penale dell'"assegno di separazione" e dell'"assegno di divorzio" non e' palesemente arbitraria, perche' corrisponde alla differenza fra le situazioni del "separato" e del "divorziato", dei quali l'uno e' ancora, in certa misura, personalmente legato al coniuge, mentre l'altro ha riacquistato lo stato libero. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12 'sexies', L. 1^ dicembre 1970, n. 898 - aggiunto dall'art. 21, L. 6 marzo 1987 n. 74 - impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto, mentre l'inadempimento dell'obbligo da parte del coniuge e' punito, ai sensi dell'art. 570 cod. pen., solo se si traduca nell'omessa somministrazione dei mezzi di sussistenza, nel caso del divorziato l'omessa corresponsione dell'assegno costituisce comunque reato).
La diversita' di tutela penale dell'"assegno di separazione" e dell'"assegno di divorzio" non e' palesemente arbitraria, perche' corrisponde alla differenza fra le situazioni del "separato" e del "divorziato", dei quali l'uno e' ancora, in certa misura, personalmente legato al coniuge, mentre l'altro ha riacquistato lo stato libero. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12 'sexies', L. 1^ dicembre 1970, n. 898 - aggiunto dall'art. 21, L. 6 marzo 1987 n. 74 - impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto, mentre l'inadempimento dell'obbligo da parte del coniuge e' punito, ai sensi dell'art. 570 cod. pen., solo se si traduca nell'omessa somministrazione dei mezzi di sussistenza, nel caso del divorziato l'omessa corresponsione dell'assegno costituisce comunque reato).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte