Sentenza 472/1989 (ECLI:IT:COST:1989:472)
Massima numero 13887
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  19/07/1989;  Decisione del  19/07/1989
Deposito del 31/07/1989; Pubblicazione in G. U. 09/08/1989
Massime associate alla pronuncia:  13886  13888  13889  13890  13891


Titolo
SENT. 472/89 B. MATRIMONIO - DIVORZIO - ASSEGNO DOVUTO ALL'EX CONIUGE - MANCATA CORRESPONSIONE - REATO PERSEGUIBILE D'UFFICIO ANZICHE' A QUERELA DI PARTE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
La questione di legittimita' costituzionale concernente la perseguibilita' d'ufficio, anziche' a querela, del reato di omessa corresponsione dell'assegno di divorzio dovuto all'ex coniuge, deve ritenersi irrilevante - in quanto inattuale o comunque prematura - avendo il giudizio 'a quo' preso l'avvio da una querela presentata dal creditore contro l'inadempiente. (Inammissibilita' della questione proposta in riferimento all'art. 3 Cost. ed avente ad oggetto l'art. 12 'sexies', L. 1^ dicembre 1970 n. 898, aggiunto dall'art. 21, L. 6 marzo 1987 n. 74).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte