Sentenza 472/1989 (ECLI:IT:COST:1989:472)
Massima numero 13888
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
19/07/1989; Decisione del
19/07/1989
Deposito del 31/07/1989; Pubblicazione in G. U. 09/08/1989
Titolo
SENT. 472/89 C. MATRIMONIO - DIVORZIO - ASSEGNO DI MANTENIMENTO AL FIGLIO MAGGIORENNE NON ECONOMICAMENTE INDIPENDENTE - MANCATA CORRESPONSIONE - CONFIGURAZIONE COME REATO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 472/89 C. MATRIMONIO - DIVORZIO - ASSEGNO DI MANTENIMENTO AL FIGLIO MAGGIORENNE NON ECONOMICAMENTE INDIPENDENTE - MANCATA CORRESPONSIONE - CONFIGURAZIONE COME REATO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
La questione di legittimita' costituzionale della norma che sanziona penalmente la mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento dovuto dal coniuge divorziato in favore del figlio maggiorenne non ancora giunto all'indipendenza economica, e' priva di rilevanza, in quanto, nel caso oggetto del giudizio 'a quo', e' presente soltanto prole minorenne. (Inammissibilita' della questione proposta in riferimento all'art. 3 Cost. e concernente l'art. 12 'sexies', L. 1^ dicembre 1970 n. 898, aggiunto dall'art. 21, L. 6 marzo 1987 n. 74).
La questione di legittimita' costituzionale della norma che sanziona penalmente la mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento dovuto dal coniuge divorziato in favore del figlio maggiorenne non ancora giunto all'indipendenza economica, e' priva di rilevanza, in quanto, nel caso oggetto del giudizio 'a quo', e' presente soltanto prole minorenne. (Inammissibilita' della questione proposta in riferimento all'art. 3 Cost. e concernente l'art. 12 'sexies', L. 1^ dicembre 1970 n. 898, aggiunto dall'art. 21, L. 6 marzo 1987 n. 74).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte