Sentenza 472/1989 (ECLI:IT:COST:1989:472)
Massima numero 13889
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
19/07/1989; Decisione del
19/07/1989
Deposito del 31/07/1989; Pubblicazione in G. U. 09/08/1989
Titolo
SENT. 472/89 D. MATRIMONIO - DIVORZIO - ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN FAVORE DEI FIGLI MINORENNI - MANCATA CORRESPONSIONE - CONFIGURAZIONE 'EX SE' COME REATO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 472/89 D. MATRIMONIO - DIVORZIO - ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN FAVORE DEI FIGLI MINORENNI - MANCATA CORRESPONSIONE - CONFIGURAZIONE 'EX SE' COME REATO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Creditore dell'assegno di mantenimento dovuto dal coniuge divorziato in favore dei figli minorenni e' pur sempre il coniuge affidatario, sicche' non e' irragionevole che la tutela penale di tale obbligo sia diversa da quella assicurata al corrispondente obbligo del coniuge separato, essendo diversa la situazione del creditore in caso di divorzio e in caso di separazione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12 'sexies', L. 1^ dicembre 1970 n. 898 - aggiunto dall'art. 21, L. 6 marzo 1987, n. 74 - impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto, diversamente da quel che e' previsto per il coniuge separato, la mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento da parte del divorziato integra in ogni caso gli estremi di un reato).
Creditore dell'assegno di mantenimento dovuto dal coniuge divorziato in favore dei figli minorenni e' pur sempre il coniuge affidatario, sicche' non e' irragionevole che la tutela penale di tale obbligo sia diversa da quella assicurata al corrispondente obbligo del coniuge separato, essendo diversa la situazione del creditore in caso di divorzio e in caso di separazione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12 'sexies', L. 1^ dicembre 1970 n. 898 - aggiunto dall'art. 21, L. 6 marzo 1987, n. 74 - impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto, diversamente da quel che e' previsto per il coniuge separato, la mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento da parte del divorziato integra in ogni caso gli estremi di un reato).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte