Sentenza 472/1989 (ECLI:IT:COST:1989:472)
Massima numero 13890
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
19/07/1989; Decisione del
19/07/1989
Deposito del 31/07/1989; Pubblicazione in G. U. 09/08/1989
Titolo
SENT. 472/89 E. MATRIMONIO - DIVORZIO - ASSEGNO DOVUTO ALL'EX CONIUGE - MANCATA CORRESPONSIONE - CONFIGURAZIONE COME REATO - INDETERMINATEZZA DELLA FATTISPECIE CRIMINOSA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 472/89 E. MATRIMONIO - DIVORZIO - ASSEGNO DOVUTO ALL'EX CONIUGE - MANCATA CORRESPONSIONE - CONFIGURAZIONE COME REATO - INDETERMINATEZZA DELLA FATTISPECIE CRIMINOSA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
La scelta tra due (o piu') interpretazioni alternative della disposizione impugnata e' compito preventivo ed irrinunciabile del giudice 'a quo', venendo meno - in mancanza di essa - la stessa possibilita' di verificare la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale. Pertanto, la questione sollevata per violazione del principio di legalita' in materia penale e concernente il reato di omessa corresponsione dell'assegno di divorzio all'ex coniuge, va dichiarata inammissibile in quanto la denunciata indeterminatezza della fattispecie delittuosa si riduce alla prospettazione dell'alternativa - superabile in sede ermeneutica - se la tutela penale sia riferibile o meno agli assegni liquidati anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 74 del 1987, sulla base dei criteri previgenti. (Inammissibilita' della questione concernente l'art. 12 'sexies', L. 1^ dicembre 1970 n. 898 - introdotto dall'art. 21, L. 6 marzo 1987 n. 74 - in riferimento all'art. 25, comma secondo, Cost.). - S. nn. 225/1983, 109/1982.
La scelta tra due (o piu') interpretazioni alternative della disposizione impugnata e' compito preventivo ed irrinunciabile del giudice 'a quo', venendo meno - in mancanza di essa - la stessa possibilita' di verificare la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale. Pertanto, la questione sollevata per violazione del principio di legalita' in materia penale e concernente il reato di omessa corresponsione dell'assegno di divorzio all'ex coniuge, va dichiarata inammissibile in quanto la denunciata indeterminatezza della fattispecie delittuosa si riduce alla prospettazione dell'alternativa - superabile in sede ermeneutica - se la tutela penale sia riferibile o meno agli assegni liquidati anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 74 del 1987, sulla base dei criteri previgenti. (Inammissibilita' della questione concernente l'art. 12 'sexies', L. 1^ dicembre 1970 n. 898 - introdotto dall'art. 21, L. 6 marzo 1987 n. 74 - in riferimento all'art. 25, comma secondo, Cost.). - S. nn. 225/1983, 109/1982.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 2
Altri parametri e norme interposte