Sentenza 472/1989 (ECLI:IT:COST:1989:472)
Massima numero 13891
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  19/07/1989;  Decisione del  19/07/1989
Deposito del 31/07/1989; Pubblicazione in G. U. 09/08/1989
Massime associate alla pronuncia:  13886  13887  13888  13889  13890


Titolo
SENT. 472/89 F. DIVORZIO - ASSEGNO DOVUTO ALL'EX CONIUGE - MANCATA CORRESPONSIONE - CONFIGURAZIONE COME REATO - INDETERMINATEZZA DELLA PENA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
La questione di legittimita' costituzionale sollevata denunciando l'indeterminatezza della pena prevista per il reato di omessa corresponsione dell'assegno di divorzio all'ex-coniuge, va dichiarata inammissibile in quanto nella specie non di indeterminatezza si tratta, ma di un normale dubbio interpretativo (inerente all'applicazione delle pene di cui al primo ovvero di cui al secondo comma dell'art. 570 cod. pen.), il cui scioglimento, anche se non agevole, e' compito specifico del giudice ordinario. (Inammissibilita' della questione relativa all'art. 12 'sexies', L. 1^ dicembre 1970 n. 898 - aggiunto dall'art. 21, L. 6 marzo 1987 n. 74 - in riferimento al principio di legalita' in materia penale 'ex' art. 25, comma secondo, Cost.). - S. n. 49/1980.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 2

Altri parametri e norme interposte