Sentenza 110/2021 (ECLI:IT:COST:2021:110)
Massima numero 43912
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente CORAGGIO - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del
28/04/2021; Decisione del
28/04/2021
Deposito del 27/05/2021; Pubblicazione in G. U. 03/06/2021
Massime associate alla pronuncia:
43913
Titolo
Conflitto di attribuzione tra poteri - Conflitto promosso dal giudice d'appello - Concretezza ed attualità del conflitto - Ammissibilità del ricorso - Rigetto di eccezione preliminare.
Conflitto di attribuzione tra poteri - Conflitto promosso dal giudice d'appello - Concretezza ed attualità del conflitto - Ammissibilità del ricorso - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto dei caratteri della concretezza e dell'attualità del conflitto, formulata nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Corte d'appello di Brescia nei confronti del Senato della Repubblica in riferimento alla deliberazione del 10 gennaio 2017, che ha affermato l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., delle opinioni espresse dal senatore Gabriele Albertini. Il giudice d'appello, in forza dell'effetto devolutivo dell'impugnazione, ha il potere di porsi ogni questione non preclusa che ritenga rilevante ai fini del decidere e, di conseguenza, è competente ad esprimere in via definitiva la volontà del potere cui appartiene ed è legittimato a proporre un conflitto non sollevato dal giudice di primo grado. (Precedenti citati: sentenze n. 371 del 2006, n. 331 del 2006, n. 235 del 2005, n. 116 del 2003 e n. 1150 del 1988; ordinanza n. 229 del 1975).
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto dei caratteri della concretezza e dell'attualità del conflitto, formulata nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Corte d'appello di Brescia nei confronti del Senato della Repubblica in riferimento alla deliberazione del 10 gennaio 2017, che ha affermato l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., delle opinioni espresse dal senatore Gabriele Albertini. Il giudice d'appello, in forza dell'effetto devolutivo dell'impugnazione, ha il potere di porsi ogni questione non preclusa che ritenga rilevante ai fini del decidere e, di conseguenza, è competente ad esprimere in via definitiva la volontà del potere cui appartiene ed è legittimato a proporre un conflitto non sollevato dal giudice di primo grado. (Precedenti citati: sentenze n. 371 del 2006, n. 331 del 2006, n. 235 del 2005, n. 116 del 2003 e n. 1150 del 1988; ordinanza n. 229 del 1975).
Atti oggetto del giudizio
10/01/2017
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte