Ordinanza 477/1989 (ECLI:IT:COST:1989:477)
Massima numero 13835
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
19/07/1989; Decisione del
19/07/1989
Deposito del 31/07/1989; Pubblicazione in G. U. 16/08/1989
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. N. 477/89. PENA - ESECUZIONE - CONDANNATI A PENA DETENTIVA SINO A TRE ANNI, ASSOGGETTATI AD UN PERIODO DI CUSTODIA CAUTELARE - AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE SENZA OSSERVAZIONE IN ISTITUTO - POSSIBILITA' - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 26 LUGLIO 1975, N. 354, ART. 47, TERZO E QUARTO COMMA, NEL TESTO MODIFICATO DALL'ART. 11, LEGGE 10 OTTOBRE 1986, N. 663. - COST., ARTT., 3 E 27.
ORD. N. 477/89. PENA - ESECUZIONE - CONDANNATI A PENA DETENTIVA SINO A TRE ANNI, ASSOGGETTATI AD UN PERIODO DI CUSTODIA CAUTELARE - AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE SENZA OSSERVAZIONE IN ISTITUTO - POSSIBILITA' - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 26 LUGLIO 1975, N. 354, ART. 47, TERZO E QUARTO COMMA, NEL TESTO MODIFICATO DALL'ART. 11, LEGGE 10 OTTOBRE 1986, N. 663. - COST., ARTT., 3 E 27.
Testo
L'affidamento in prova al servizio sociale senza osservazione in istituto, e' misura che richiede la precedente privazione della liberta' personale, dovendo il tribunale di sorveglianza verificare se il condannato abbia successivamente tenuto durante il periodo di liberta' goduto un comportamento positivo tale da consentire il giudizio previsto per l'applicabilita' della misura stessa. Non e' quindi palesemente irrazionale, per la diversita' delle posizioni messe a raffronto, che la misura in questione non sia applicabile ai condannati rimasti sempre in liberta' durante il processo di cognizione, ma solo a quelli gia' assoggettati a custodia cautelare, per i quali, inoltre la finalita' riducativa della pena potrebbe essere ostacolata proprio da una nuova sottoposizione al regime carcerario. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47, terzo e quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, quale modificato dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost.).
L'affidamento in prova al servizio sociale senza osservazione in istituto, e' misura che richiede la precedente privazione della liberta' personale, dovendo il tribunale di sorveglianza verificare se il condannato abbia successivamente tenuto durante il periodo di liberta' goduto un comportamento positivo tale da consentire il giudizio previsto per l'applicabilita' della misura stessa. Non e' quindi palesemente irrazionale, per la diversita' delle posizioni messe a raffronto, che la misura in questione non sia applicabile ai condannati rimasti sempre in liberta' durante il processo di cognizione, ma solo a quelli gia' assoggettati a custodia cautelare, per i quali, inoltre la finalita' riducativa della pena potrebbe essere ostacolata proprio da una nuova sottoposizione al regime carcerario. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47, terzo e quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, quale modificato dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte