Ordinanza 485/1989 (ECLI:IT:COST:1989:485)
Massima numero 24532
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  19/07/1989;  Decisione del  19/07/1989
Deposito del 31/07/1989; Pubblicazione in G. U. 16/08/1989
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 485/89. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI EROGATE DALL'INPS - ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA' - LAVORATORI DIPENDENTI - REQUISITO CONTRIBUTIVO MANCANTE AL MOMENTO DELLA DOMANDA - PERFEZIONAMENTO ENTRO LA DATA DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - ESCLUSIONE - QUESTIONE RIGUARDANTE UNA NORMA GIA' DICHIARATA COSTITUZIONALMENTE ILLEGITTIMA 'IN PARTE QUA' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
Manifesta inammissibilita' della questione, relativa all'art. 18, secondo comma, del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria) gia' dichiarato - con sentenza n. 355/1989 - costituzionalmente illegittimo nella parte in cui <>. red.: N. Oliva

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte