Ordinanza 486/1989 (ECLI:IT:COST:1989:486)
Massima numero 24518
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
19/07/1989; Decisione del
19/07/1989
Deposito del 31/07/1989; Pubblicazione in G. U. 16/08/1989
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 486/89. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - MUTILATO O INVALIDO CIVILE DECEDUTO - DIRITTO DEGLI EREDI A PERCEPIRE QUOTE DELLA PRESTAZIONE ASSISTENZIALE MATURATE DAL 'DE CUIUS' - CONDIZIONE - RICONOSCIMENTO DELL'INABILITA' AVVENUTO PRIMA DEL DECESSO - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA AVENTI DIRITTO A PRESTAZIONI PREVIDENZIALI O ASSISTENZIALI - ASSERITA INCIDENZA SULLA GARANZIA PREVIDENZIALE E SUL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE - QUESTIONE GIA' DICHIARATA MANIFESTAMENTE INFONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 486/89. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - MUTILATO O INVALIDO CIVILE DECEDUTO - DIRITTO DEGLI EREDI A PERCEPIRE QUOTE DELLA PRESTAZIONE ASSISTENZIALE MATURATE DAL 'DE CUIUS' - CONDIZIONE - RICONOSCIMENTO DELL'INABILITA' AVVENUTO PRIMA DEL DECESSO - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA AVENTI DIRITTO A PRESTAZIONI PREVIDENZIALI O ASSISTENZIALI - ASSERITA INCIDENZA SULLA GARANZIA PREVIDENZIALE E SUL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE - QUESTIONE GIA' DICHIARATA MANIFESTAMENTE INFONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma e 38, primo comma, Cost., dell'art. 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), come autenticamente interpretato dall'art. 1, primo comma, della legge 13 dicembre 1986, n. 912, nella parte in cui subordina il diritto degli eredi del mutilato od invalido civile di percepire le quote delle prestazioni assistenziali maturate dal 'de cuius' alla data del decesso alla condizione che il decesso stesso sia avvenuto in epoca successiva al riconoscimento della inabilita'. Invero la Corte ha gia' dichiarato la questione manifestamente infondata con ord. n. 61 del 1989 e non sono stati addotti motivi nuovi a fondamento di una diversa decisione. - V. ord. n. 61/1989. red.: M. Maiella
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma e 38, primo comma, Cost., dell'art. 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), come autenticamente interpretato dall'art. 1, primo comma, della legge 13 dicembre 1986, n. 912, nella parte in cui subordina il diritto degli eredi del mutilato od invalido civile di percepire le quote delle prestazioni assistenziali maturate dal 'de cuius' alla data del decesso alla condizione che il decesso stesso sia avvenuto in epoca successiva al riconoscimento della inabilita'. Invero la Corte ha gia' dichiarato la questione manifestamente infondata con ord. n. 61 del 1989 e non sono stati addotti motivi nuovi a fondamento di una diversa decisione. - V. ord. n. 61/1989. red.: M. Maiella
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 38
co. 1
Altri parametri e norme interposte