Sentenza 487/1989 (ECLI:IT:COST:1989:487)
Massima numero 14076
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del  23/10/1989;  Decisione del  23/10/1989
Deposito del 25/10/1989; Pubblicazione in G. U. 02/11/1989
Massime associate alla pronuncia:  14077  14078


Titolo
SENT. 487/89 A. RISERVA DI LEGGE - RISERVA DI LEGGE PENALE - CONTENUTO VINCOLATO AI FINI COSTITUZIONALMENTE PRECISATI - ESCLUSIVA SPETTANZA ALLA LEGGE STATALE DELLE SCELTE INCRIMINATRICI - CONSEGUENTE LIMITE PER LA LEGISLAZIONE REGIONALE.

Testo
La riserva di legge penale 'ex' art. 25, comma secondo, Cost., non e' soltanto un limite negativo di fronte a possibili arbitri di altri poteri statali, ma - nel suo positivo significato, conformato ai criteri ed ai fini costituzionalmente precisati (art. 27, comma terzo, Cost.) - costituisce il mezzo per giuste e limitate scelte criminalizzatrici, vincolate ad assicurare le condizioni minime del vivere democratico senza sacrificare la liberta' oltre quel tanto strettamente necessario a garantirla; essa pertanto razionalmente suppone quella visione generale dei beni e valori dell'intera collettivita' che possiede soltanto il legislatore statale. Ad esso deve percio' riconoscersi il monopolio delle vicende costitutive della punibilita', e le leggi regionali (anche nelle materie ad esse esclusivamente riservate) non possono legittimamente abrogare norme statali incriminatrici, ma soltanto concorrere - analogamente alle fonti secondarie statali - a precisarne, 'secundum legem', i presupposti di applicazione, ovvero emanare disposizioni attuative delle scelte fondamentali oporate da quelle. - v. S. n. 210/1972, 142/1969.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 2

Altri parametri e norme interposte